E' possibile presentare ricorso o opposizione per violazioni del Codice della Strada avverso:

  1. il verbale di accertamento della violazione redatto dagli organi accertatori - Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Provinciale, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato (art.12 C.d.S.) - al Prefetto o al Giudice di Pace competente per territorio (luogo dove è avvenuta la violazione);
  2. il decreto prefettizio di sospensione della patente al Giudice di Pace competente per territorio;
  3. l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento della sanzione (ed eventuale sequestro e/o confisca del mezzo) al Giudice di Pace competente per territorio;
  4. la cartella esattoriale con cui è stata resa esecutiva una ordinanza/ingiunzione di pagamento o lo stesso verbale di accertamento nei casi di mancato pagamento da parte del trasgressore dinanzi al Giudice di pace competente per territorio.

Come fare:
Tutti i ricorsi devono essere presentati in carta semplice.
II ricorso contro il verbale di accertamento deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento al Prefetto o, entro 30 giorni, al Giudice di Pace, dal conducente identificato dall'organo accertatore o dal proprietario (responsabile in solido per la violazione commessa) del veicolo. I due rimedi sono alternativi: uno esclude l'altro. Con la presentazione del ricorso può essere richiesta anche un'audizione personale al Prefetto.

Il ricorso avverso verbali di accertamento di infrazioni può essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. del ricorrente con la presentazione dei gravami sottoscritti con firma digitale della persona leggittimata o, in alternativa, che rechino in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato. La PEC prefettizzia a cui indirizzare il ricorso è depenalizzazione.prefve@pec.interno.it o protocollo.prefve@pec.interno.it.

Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 del Codice della Strada, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2 del predetto Codice. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione.

Nei casi di ricorso contro il decreto di sospensione della patente e in quelli di ricorso contro l'ordinanza ingiunzione del pagamento i ricorsi vanno presentati al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio.

Nelle ipotesi di ricorso contro la cartella esattoriale l'azione va promossa davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni, facendo valere esclusivamente i vizi attinenti alla stessa cartella o la mancata notifica del verbale (o dell'ordinanza - ingiunzione) che è alla base della stessa cartella. Non possono essere denunciati vizi dell'atto di accertamento della violazione.
Se la cartella è stata erroneamente emessa, nonostante il pagamento della sanzione effettuato nei termini di legge previsti dal trasgressore, l'interessato può presentare al Prefetto domanda di discarico della cartella allegando copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
Il discarico potrà essere anche solo parziale, ad esempio nei casi in cui la sanzione sia stata pagata solo parzialmente (per es.: pagamento dell'importo in misura ridotta dopo il decorso dei termini, quando in realtà l'importo andava corrisposto per l'intero).

Riferimenti normativi
  • Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92)
  • Regolamento attuativo D.P.R. 495/92. artt. . 203, 204, 204bis, 205 del C.d.S.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 30 Ottobre 2024, ore 13:44