Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà. 

Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui  importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

Chi può fare la richiesta

la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:

  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; 
  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 
  • assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale; 
  • non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.

Concessione mutuo: la concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del P.M., può essere concessa un'anticipazione non superiore al 50% dell'importo erogabile di mutuo. L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

Cosa fare

la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, attraverso la procedura informatica a cui si accede mediante il seguente link: 

https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php:  


  nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

Deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

In caso di documentata necessità, può essere concessa alla vittima dell'usura un' anticipazione, fino al 50% dell'importo erogabile del mutuo, prima della definizione del procedimento penale e previo parere favorevole del Pubblico Ministero. L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

NOTA

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

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   D.P.R. 19/02/2014 N.60

 

Dirigente: Dott.ssa Roberta DI SILVESTRO
Email: roberta.disilvestro@interno.it

Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: protocollo.prefte@pec.interno.it 

Responsabile procedimento:  dott.ssa Laura Di Giovannantonio

Addetto al servizio: dott.ssa Laura Mosca

Telefono: 08612591

Ultimo aggiornamento
Venerdì 3 Maggio 2024, ore 10:38
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