Cambio nome e cognome

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Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani (la procedura sopradescritta non e’ applicabile ai cittadini stranieri, soggetti in questa materia attinente ai diritti della personalità alla legge del loro stato di appartenenza – art. 24 della L. 31 maggio 1995, n.218-. Proprio perché soggetti solo alla loro legge, per cambiare, modificare o integrare il nome di un cittadino straniero nato o residente in Italia è sufficiente un’attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza -dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova- da presentare al comune di residenza).
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), anche se nati in uno stato estero, possono richiedere il cambio o aggiunta del nome e/o del cognome con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia inoltrando la domanda al Prefetto della provincia di residenza tramite il Consolato italiano competente.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome e/o del cognome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
• autorizza il ripristino del cognome/nome italianizzati nella forma originaria ai sensi della legislazione vigente.
L'interessato può sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura - U.T.G. addetto a riceverla ovvero presentarla tramite altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato o inviarla per posta (preferibilmente con raccomandata A/R e sempre allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido) alla Prefettura – U.T.G. di Trieste,– Area II – Ufficio Cambio Nome e Cognome, P.zza dell’Unità d’Italia n.8, 34121 TRIESTE, o per diretta consegna all’Ufficio ricezione atti della Prefettura – U.T.G. di Trieste (piano terra dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 sempre allegando la copia del documento d’identità valido) oppure inviarla per via telematica con posta elettronica certificata con firma digitale o allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (quest’ ultima modalità solo se l’istanza non necessita di marca da bollo).
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale oppure per il ripristino nella forma originaria) deve essere presentata alla Prefettura - U.T.G. competente, cioè quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, salvo nel caso del ripristino nella forma originaria.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Il decreto dovrà quindi essere trascritto presso l’Ufficio anagrafico competente e dovranno, successivamente, essere modificati tutti i documenti, a cura dell’interessato, con il precedente nominativo presso i competenti uffici (codice fiscale, tessera sanitaria, patente di guida, documenti di identità, ecc.)

Ultimo aggiornamento
Martedì 21 Maggio 2024, ore 07:22