Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per violazioni che rivestono carattere penale  
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

Ufficio Competente:

Area III  - Viale Buoncammino n. 3

Dirigente: 

Dott.ssa Emmanuela Usai (Viceprefetto Aggiunto))

 

Responsabili del procedimento/Addetti:

 Sig. Fabio Seu (Assistente Amministrativo) - Tel. 0706006394 - fabio.seu@interno.it

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni 2a/1 ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
 

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni 2a/2 ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO
 

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni 2a/3 ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
 

 

PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE

 Per le violazioni indicate negli elenchi 2a/1 e 2a/2 "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso" (Art. 218 comma 2 C.d.S.)

 N.B. il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad esempio: Artt. 186, 187, 189), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un sinistro stradale.

 

  MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA

 L'istanza deve essere presentata alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida secondo le seguenti modalità:

  • Via P.E.C. o email all'indirizzo protocollo.prefca@pec.interno.it ;
  • A mezzo raccomandata (nel qual caso fa fede la data del timbro postale);
  • A mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Prefettura, sito in Viale Buoncammino n. 3, durante gli orari di apertura al pubblico.

 

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

 

Nel caso di sospensione per violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S., la patente di guida viene trasmessa al locale Ufficio della M.C.T.C., presso il quale il trasgressore deve recarsi e presentare la certificazione sanitaria attestante la persistenza dei requisiti psicofisici, necessaria al fine dell'aggiornamento della stessa.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)


SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.


 SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA AI TITOLARI DI PATENTE ESTERA NON RESIDENTI IN ITALIA

Qualora le violazioni sopra indicate siano commesse da titolari di patente rilasciata da uno stato estero, non residenti in Italia, il Prefetto dispone, in luogo della sospensione della patente di guida, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata corrispondente al periodo di sospensione previsto per le violazioni del Codice della Strada. Nel caso in cui il Codice preveda la revoca della patente di guida (esempio art. 218/6°), il Prefetto dispone l'inibizione alla guida per un periodo di due anni o di tre anni, qualora la revoca sia disposta in sede penale per violazione degli articoli 186 e 187 dello stesso Codice. 

Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il termine di inibizione.

Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto, il quale dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.

Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, nel quale non vige il sistema della patente a punti, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che associa a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. 2.

Pertanto a coloro che commettano nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 12:43