Sanzioni amministrative extra codice strada ed extra assegni

l Prefetto riceve il verbale di accertamento e contestazione per gli illeciti amministrativi di propria competenza (ad es.: violazioni alla legge sull'autotrasporto, al T.U.L.P.S., alla normativa sull'INTRASTAT  o alla normativa sul fumo).

L'interessato può inviare scritti difensivi al Prefetto entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.

Il Prefetto emette l'ordinanza-ingiunzione (provvedimento sanzionatorio) o l'ordinanza di archiviazione.

Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Cosa fare:
Avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (in genere del luogo in cui è stato commesso il presunto illecito) entro 30 giorni dalla notifica . ( vedi il modello A fac-simile di ricorso )

L'interessato, che si trovi  in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria ( vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria ).

N.B. LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SOSPENDE I TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente in Posizione di Staff
Dato non disponibile
Nome ufficio
Sanzioni amm.ve extra-codice strada ed extra-assegni
Addetto
Dott. Marco Mastrostefano
Ubicazione dell'ufficio
Via Matteotti 46
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 12:12
Allegati
File
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