Licenza per esercitare le attività di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati
ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E INFORMAZIONI COMMERCIALI
Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it
Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO - Funzionario amministrativo
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI - Assistente Amministrativo
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio: fabrizio.cirocco@interno.it fausto.duvacifelli@interno.it
Telefono: 0874/406455
Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it
Nel corso dell'esercizio della licenza, ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi tecnico- logistici in dotazione all'istituto, la nomina o la dismissione dei soggetti, organici all'istituto, muniti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, degli investigatori e degli informatori commerciali dipendenti e dei collaboratori investigativi, anche occasionali, deve essere comunicata al Prefetto.
Al Prefetto è altresì comunicata ogni intervenuta modifica del progetto tecnico organizzativo e tecnico operativo o nell'assetto proprietario dell'istituto, ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale a qualsiasi titolo dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Sempre su base annuale ( per ogni annualità di esercizio) al Prefetto che ha rilasciato la licenza deve essere trasmessa anche copia dell'avvenuto pagamento del premio annuale relativo alla polizza di cauzione costituita a garanzia degli obblighi assunti nell'esercizio delle attività d'investigazione esercitate.
Ai fini dell'estensione, nel corso dell'esercizio della licenza, ad altri servizi o ad altre province ( variazione dell'ambito territoriale di esercizio), il titolare della licenza notifica al Prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative, se previste, ed ogni altra conseguente integrazione apportata al progetto tecnico organizzativo ed al Regolamento tecnico dei servizi. I relativi servizi potranno quindi essere esercitati trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine perentorio entro il quale il Prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico organizzativo e disporre il divieto dell'attività, qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.
Riferimenti normativi:
-artt.8, 9,10,11,16, 17, 17bis, 17ter,17quater, 17quinquies e 17 sexies del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
-artt. da 133 a 141 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
-art.4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101;
-artt.230 e 254 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
-artt. da 249 a 259 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
-decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
-allegati "A", "B",G,"H" e "F2" al decreto del Ministro dell'Interno 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
-articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
-art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
-decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;
-decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito in legge 22 novembre 2002, n.266;
-legge 5 maggio 1990, n.46;
-decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
-decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
-legge 7 dicembre 2000, n. 397;
-decreto legislativo 18 febbraio 2015, n.7
.-artt. 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale;
-art.6, comma primo, Lettera b) e 16, comma secondo, della legge 11 agosto 2003, n. 228;
-artt. 51,comma 3 bis, del codice di procedura penale;
-art. 327bis del codice di procedura penale;
-decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115;
-decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;
-Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6678/10089.D.A.(1) del 23.06.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/15403.10089. D(1)REG. del 15.12.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG. del 24.03.2011.