Sospensione

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

 

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

 

  • SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO
  • SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA  A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
  • SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA PENALE

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO

( art. 218 C.d.S. )

 

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S..

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1).

 

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2).

 

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3).

 

2a/1) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

 

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art. 6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art. 10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art. 86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art. 125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art. 142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art. 143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art. 168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art. 176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art. 179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

 

 

2a/2)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

 

Articolo Contenuto della violazione
Art. 145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art. 147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art. 148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art. 149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art. 150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art. 172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.

 

 

2a/3)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

 

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art. 187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art. 189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

 

 

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura - U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

 

 

 

 

 

 

 SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA  A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE

 

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016, n. 41, le lesioni personali - gravi e gravissime - conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un provvedimento provvisorio da parte del Prefetto diverso in base alla loro entità e gravità; lo stesso dicasi per il reato di omicidio stradale di cui all'art.589-bis c.p., rientranti entrambi nell'ambito dei delitti contro la persona di cui al titolo XII del libro II del nostro Codice Penale.

La nuova Legge si caratterizza per una estrema rigidità sanzionatoria, mirante a reprimere in modo incisivo condotte lesive dell'altrui incolumità a causa di comportamenti tenuti in violazione della disciplina della circolazione stradale, la quale mira a tutelare, in primis , proprio la sicurezza delle persone durante la circolazione. In particolare, la legge richiamata, riscrivendo l'art.590-bis c.p. (e apportando altresì modifiche al Codice di Procedura Penale e al Codice della Strada), ha provveduto a scorporare dalle lesioni personali colpose di cui all'art.590 c.p. le nuove lesioni stradali (commesse cioè con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) gravi e gravissime (secondo le previsioni dell'art. 583 c.p.).

Lo stesso dicasi della nuova figura di delitto di omicidio stradale - art. 589 - bis c.p. - attraverso la quale la nuova Legge punisce, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente la cui condotta costituisce causa dell'evento mortale.

Le lesioni lievi e lievissime cagionate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale continuano invece ad essere regolate dalla normativa previgente, al pari delle lesioni colpose ordinarie, e in specie dall'art. 590 comma 1 c.p.

 

SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE DI GUIDA DA PARTE DEL PREFETTO - art. 223 C.d.S.

  • dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti, è disposta in via provvisoria (prima che sia intervenuta condanna), laddove sono ravvisabili elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione della patente di guida :
    • fino ad massimo di tre anni (non prorogabili neanche in presenza di sentenza di condanna non definitiva) per omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (ipotesi base ex art. 589-bis 1° co. c.p, e negli incidenti con lesioni lievi o lievissime;
    • fino ad massimo di cinque anni (prorogabile fino ad una massimo di dieci in caso di sentenza di condanna non definitiva) in tutte le ipotesi aggravate di omicidio colposo di cui ai commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 589 c.p., e negli incidenti con lesioni gravi e gravissime ex art. 590-bis, 1° co. e nelle ipotesi aggravate di cui al 2°,3°, 4° e 5° comma del medesimo articolo.
    • Se il conducente è straniero, potrà essere disposta, stanti gli stessi presupposti di cui si è detto, l'inibizione provvisoria alla guida su territorio nazionale per lo stesso periodo che sarebbe previsto per la sospensione provvisoria.

RICORSO

Avverso il provvedimento provvisorio di sospensione della patente - ex art. 223, 2° co. C.d.S. - è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo di verificazione del sinistro stradale (art. 205 C.d.s) entro 30 giorni dalla notifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA PENALE

( art. 224 C.d.S )

 

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'Autorità Giudiziaria.

Avverso il predetto provvedimento esecutivo della decisione penale non è consentito proporre ricorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recapiti 

 

  VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Giulia CALABRESE
Email: giulia.calabrese@interno.it

Ufficio Patenti

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Si riceve su appuntamento nei giorni :
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00
Responsabile del procedimento: responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Cospite
Addetto: Sig. Roberto Salzani
Ricevimento: Per appuntamento
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Ultimo aggiornamento
Lunedì 25 Marzo 2024, ore 15:50