Quesito del Comune di Pordenone
Richiesta parere in ordine ad un atto straniero verosimilmente corretto dallo stesso interessato.
La Commissione esprime l'avviso di inoltrare la documentazione alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, nonché all'Ambasciata.
Quesito del Comune di Sacile
Iscrizione anagrafica di un cittadino di nazionalità russa, munito di visto d'ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
La Commissione ritiene che la richiesta di iscrizione anagrafica non possa essere accolta poiché, trattandosi di cittadino extracomunitario entrato nel territorio nazionale per lavoro autonomo, il caso di specie non può essere parificato al cittadino straniero munito di visto di ingresso per lavoro subordinato che abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello per l'Immigrazione e sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, così come previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno in data 5 agosto 2006. Pertanto, per poter iscrivere il cittadino di cui trattasi, occorrerà attendere che lo stesso sia munito del permesso di soggiorno.
Quesito del Comune di Sacile
Iscrizione anagrafica di una cittadina di nazionalità moldava, coniugata con cittadino moldavo residente a Sacile, munita di visto Schengen apposto da Autorità straniera e di dichiarazione di soggiorno di breve durata resa presso la Questura di Pordenone.
Si ritiene che la richiesta di iscrizione anagrafica non possa essere accolta, in quanto l'interessata non risulta essere in possesso di regolare visto d'ingresso per ricongiungimento familiare rilasciato dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero e del nulla osta rilasciato dallo Sportello per l'Immigrazione.
Quesito del Comune di Caneva
Trascrivibilità atto di matrimonio e sentenza di divorzio straniera
Dalla disamina degli atti trasmessi unitamente al quesito proposto, si ritiene, in relazione ai dubbi espressi dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caneva, che:
- Riguardo alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, può considerasi valida a tal fine l'annotazione posta a margine dell'atto di matrimonio;
- L'interessato dovrà produrre istanza di trascrizione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato e non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero. Nulla osta che nella dichiarazione l'interessato attesti altresì che la sentenza stessa non è stata presentata presso Consolati o altri Uffici di Stato Civile in Italia.