La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.
La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.
I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.
Per il rilascio delle suddette credenziali occorre far pervenire a questa Prefettura, all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza.prefsa@pec.interno.it la modulistica , che dovrà essere restituita all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato tramite una casella di posta elettronica certificata, debitamente compilata e sottoscritta, come da indicazioni contenute nei modelli stessi.
Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.
Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La BDNA è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.
(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n 136" è reperibile nella sottostante sezione NORMATIVA
Modulistica per l'abilitazione alla BDNA