Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto il periodo della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità d'accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile è stato pubblicato il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per l'8 e 9 giugno.
Inoltre, sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata pubblicata la delibera n. 90/24/CONS, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione in occasione della campagna per le medesime elezioni.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".