L'art.1 del decreto del Ministro dell'Interno 06.10.2009 ha previsto l'istituzione in ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di un elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
Con il d.m. 24.11.2016 è stata concessa la possibilità di prestare servizio anche durante la procedura di iscrizione nell'elenco nonchè durante quella di revisione biennale. Il servizio, infatti, potrà essere prestato, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, anche durante la formalizzazione della relativa iscrizione ovvero del provvedimento di diniego. Il personale potrà continuare a svolgere i servizi in argomento anche nelle more del completamento delle procedure di revisione biennale.
L'iscrizione del personale avverrà qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicati al richiedente e all'addetto così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza di requisiti.
L'art.3, comma 13, della Legge 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da €1.500,00 a€ 5.000,00 per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la preventiva comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
Chi può presentare la domanda di iscrizione all'elenco prefettizio :
- i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i titolari degli istituti autorizzati a norma dell'art.134 T.U.L.P.S. (istituti di vigilanza privata o di investigazione privata) previa apposita estensione della licenza posseduta con l'autorizzazione a svolgere i servizi di cui al d.m. 6/10/2009.
I predetti soggetti non possono essere iscritti nell'elenco prefettizio.
Requisiti per ottenere l'iscrizione all'elenco prefettizio:
- possesso dei requisiti di cui all'art.11 T.U.L.P.S.;
- età non inferiore ai 18 anni;
- idoneità psico - fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art.5 del d.m. 06.10.2009, assenza di uso di alcol e stupefacenti accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
- modificata apportata dal d.m. 24.11.2016 - non risultare, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art.4, primo e secondo comma della legge 18.04.1975. n.110, all'art.5 della legge 22.05.1975, n. 152, all'art.2, comma 2, del decreto legge 26.04.1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del codice penale nonché per i delitti di cui all'art.380, comma 2, lettere f) e h) del codice di procedura penale;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art.6 della Legge 13.12.1989, n.401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto - legge 26.04.1993, n.122, convertito dalla legge 25.06.1993, n.205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione di cui all'art.3 del d.m. 06.10.2009;
- modifica apportata dal d.m. 24.11.2016 - essere in possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell'istituto.
I requisiti di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7 possono essere autocertificati utilizzando il modello sotto indicato.
Come fare per presentare la domanda di iscrizione:
L'istanza, in bollo da € 16, redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto è indirizzata al Prefetto.
Alla domanda del gestore o del titolare della licenza dovrà essere allegata una dichiarazione compilata e firmata da ciascun dipendente unitamente alla seguente documentazione:
- copia di un documento di identità dell'aspirante addetto ai servizi di sicurezza, in corso di validità. Per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è stato chiesto il rinnovo;
- copia del codice fiscale;
- certificato medico, in originale o in copia autenticata, di data non anteriore a sei mesi, attestante l'idoneità psico - fisica per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art.5 del d.m. 06.10.2009, nonché l'assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertati con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal compartimento di prevenzione della A.S.L.;
- attestato di superamento del corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo da organizzarsi a cura delle Regioni previsto dall'art.3 del d.m. 06.10.2009 (si precisa che ai fini dell'avvio dell'istruttoria di rito è possibile produrre un attestato di frequenza di superamento del corso rilasciato dall'ente formatore riconosciuto, al quale dovrà seguire, necessariamente, copia dell'attestato finale rilasciato dall'Ente regionale competente);
- per quanto riguarda il titolo di studio si precisa che i cittadini italiani possono autocertificarlo. I cittadini stranieri, invece, comunitari e non comunitari, se non hanno conseguito il titolo in Italia, devono presentare, in originale, una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico - Consolare, che attesti il livello di scolarizzazione;
- contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell'istituto.
Ambiti applicativi:
Le disposizioni del d.m. 06.10.2009 trovano applicazione:
- nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- nei pubblici esercizi;
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
Ai sensi del comma 1 bis dell'art.4 le disposizioni del d.m. 06.10.2009 non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", di cui all'art.1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività di intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività individuate dall'articolo 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità.
Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 15.06.2012, all'art.4 è stato aggiunto il comma 1 ter il quale prevede che per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del d.m. 06.10.2009 si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall'articolo 5. I soggetti di cui all'art.1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, (d.m. 24.11.2016) dandone comunicazione preventiva al Questore competente, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso articolo 5, ivi compreso l'impiego del personale non iscritto nell'elenco di cui all'art.1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento de personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.
(d.m. 24.11.2016) L'impiego di personale non iscritto nell'elenco con mansioni di supporto, anch'esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2, è consentito anche negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d'intesa territoriali di cui all'Accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo del 21.06.2016
Rinnovo dell'iscrizione:
Ai fini del rinnovo delle iscrizioni già eseguite, i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari degli istituti autorizzati ex art.134 T.U.L.P.S. allo svolgimento dei servizi di sicurezza in questione, devono presentare alla Prefettura territorialmente competente, l'istanza di rinnovo, in bollo da € 16,00, delle iscrizioni degli operatori già inseriti nell'elenco prefettizio.
L'istanza di rinnovo deve essere corredata dei seguenti documenti:
- per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è stato chiesto il rinnovo);
- certificato medico, in originale o in copia autentica, di data non anteriore a sei mesi, attestante l'idoneità psico - fisica per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art.5 del d.m. 06.10.2009, nonché l'assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertati con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal compartimento di prevenzione della A.S.L.;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, in originale, datata e sottoscritta dall'addetto, attestante ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, comma 4, del d.m. 06.10.2009;
- contratto di lavoro;
- attestato di superamento del corso di formazione, solo se l'iscrizione è avvenuta presso altra Prefettura;
- per i cittadini stranieri, solo se l'iscrizione è avvenuta presso altra Prefettura, ed il titolo di studio non è stato conseguito in Italia, una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico - Consolare, che attesti il livello di scolarizzazione;
Per il corso di formazione e l'attestato di scolarizzazione, se non vengono presentati in originale, sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della copia depositata all'originale.
L'iscrizione nell'elenco prefettizio viene rinnovata ogni due anni, per cui, al fine di evitare soluzioni di continuità, si richiama l'attenzione di presentare l'istanza di rinnovo, con congruo anticipo, rispetto alla data di scadenza.
Comunicazione preventiva impiego operatori già autorizzati:
- I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari degli istituti autorizzati ex art.134 T.U.L.P.S. allo svolgimento dei servizi di sicurezza in questione, che intendono avvalersi di personale già iscritto, devono effettuare la comunicazione di cui al modello C.
- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Martedì dalle 09:00 alle 12:00
- Giovedì dalle 09:00 alle 12:00