SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ABUSIVA EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
TIPOLOGIE DI ILLECITI - articoli 28 e 29 del D. Lgs. 507/99
ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE - l' art. 1 della L. 386/90, come sostituito dall' art. 28 del D. Lgs. 507/99 , punisce con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire due milioni a lire dodici milioni chiunque emetta un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario. Detta sanzione pecuniaria lievita da quattro milioni a lire ventiquattro milioni se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni. Non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria a i sensi dell'art. 16 L. 689/81. Alla sanzione pecuniaria consegue automaticamente la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a due anni ma non superiore a cinque (art. 31 - primo comma - D. Lgs. 507/99).
ASSEGNO EMESSO SENZA PROVVISTA - l' art. 2 della L. 386/90, come sostituito dall' art. 29 del D. Lgs. 507/99 , punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chiunque, fuori dei casi previsti dal ricordato art. 1, emetta un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non venga pagato in tutto o in parte per difetto di provvista (ossia mancanza fondi al momento della presentazione all'incasso). Se l'importo dell'assegno emesso è superiore a lire venti milioni, o nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria va da lire due milioni a lire dodici milioni. Anche per questo illecito è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16 L. 689/81. La sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque di cui al predetto art. 31 si applica in caso di violazione dell'art. 2 - assegno senza provvista - quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.
Per i soli assegni senza provvista , la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni e se, entro detto termine , egli fornisce al trattario oppure, in caso di protesto, al pubblico ufficiale che lo ha elevato, la prova dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto ( vedi modello A - dichiarazione liberatoria ).
SANZIONI ACCESSORIE
Oltre alla sanzione pecuniaria, in relazione alla gravità dell'illecito, l'art. 31 del D. Lgs. 507/99 prevede un sistema di sanzioni amministrative accessorie :
- divieto di emettere assegni bancari e postali (con durata non inferiore a due anni ma non superiore a cinque);
- interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (quest'ultime tre con durata non inferiore a due mesi ma non superiore a due anni).
INOSSERVANZA DELLE SANZIONI ACCESSORIE
L'art. 32 del D. Lgs. 507/99 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque trasgredisca ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie .
COMPETENZA DEL PREFETTO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 33 D. LGS. 507/99
Nei casi di emissione di assegno senza autorizzazione (art. 1) o senza provvista (art. 2), il Prefetto è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha effettuato il protesto o la constatazione equivalente oppure, quando dette operazioni non siano state compiute, direttamente dal trattario. Una volta ricevuto il rapporto, il Prefetto ha un termine di novanta giorni per notificare al trasgressore (colui che ha emesso il titolo) gli estremi della violazione.
Chi riceve un verbale di contestazione concernente assegni, può presentare scritti difensivi e documenti al Prefetto entro trenta giorni, mentre non è ammessa audizione personale né l'oblazione immediata della sanzione pecuniaria mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 (così dispone il terzo comma degli artt. 28 e 29). Gli scritti difensivi e documenti possono essere inoltrati tramite il servizio postale o via e-mail all’indirizzo protocollo.prefan@pec.interno.it, od infine consegnati a mano presso la sede di questo Ufficio (Piazza del Plebiscito, 13.
Dopo la notifica del verbale di contestazione , il Prefetto assume la determinazione finale che può alternativamente consistere o nell'emanazione di una ordinanza di archiviazione del procedimento , oppure nell'emanazione di un' ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese sostenute per l'intera procedura, ed inflitte le eventuali sanzioni accessorie. Le sanzioni vengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito.
Chi riceve un'ordinanza-ingiunzione - deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta mediante versamento all'Erario, cui spettano i relativi proventi, attraverso il pagamento presso qualsiasi Prestatore di Servizi a Pagamento attestato sulla piattaforma PagoPa (es. tabaccherie, supermercati, banche, ecc), presentando l'allegato avviso. Il pagamento può essere effettuato anche dal portale SanaPay al link https://sanapay.interno.gov.it . Tutte le modalità indicate prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a seconda del canale e del mezzo usato. Le commissioni sono stabilite a livello nazionale. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere rimessa a questo Ufficio anche tramite e-mail all’indirizzo: protocollo.prefan@pec.interno.it.
Secondo l'art. 26 della L. 689/81 l' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi modello B - richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria) .
Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.
Avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio. Per determinare la competenza territoriale dell'eventuale Autorità Giudiziaria occorre fare riferimento alla sede dell'istituto trattario riportata sul modulo di assegno in questione.
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Telefono: 07122821 - 0712282487 - 0712282692 -- Orario 9,00 -13,00