COMUNICAZIONE

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno dal 07/01/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.

 

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede ad Ancona o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno al link  Banca dati nazionale unica antimafia .


 .

 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)     

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.     
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

  • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3- bis c.p.p..

 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA, TRAMITE LA B.D.N.A., VA RICHIESTA PER OTTENERE:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;   
  2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;    
  3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;    
  4. Concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;    
  5. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;    
  6. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;    
  7. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;    
  8. Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;    
  9. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;    
  10. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.548.000,00 € (iva esclusa);    
  11. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 221.000,00 € (iva esclusa);    
  12. Contratti relativi ai c.d. servizi sociali di cui all'art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore a 750.000,00 € (iva esclusa);

Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

  • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.548.000,00;
  • Forniture e servizi: di importo inferiore a € 443.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA, TRAMITE LA B.D.N.A., NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

  1. In tutti i casi in cui deve essere richiesta l' informazione antimafia;     
  2. Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;     
  3. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 194 del D. Lgs. N. 50/2016;     
  4. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;     
  5. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;    <  
  6. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;     
  7. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.

 

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto, competente per territorio, soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67; 
  2. qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.  

 In tali casi, competente è il Prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;      
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;      
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;      
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193)

I soggetti aventi sede ad Ancona o provincia , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011. In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche antimafia diano esito positivo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

 

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

 

Autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011)

I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011.

La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.

In tutti i casi suddetti, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti, acquisita dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 potranno trasmettere tale dichiarazione sostitutiva a questa Prefettura che procederà alle verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Circolare ministeriale n. 11001/119/20/8 Uff. II Ord. Sic. Pub. Datata 11/03/2014 concernente l'ambito di applicazione della normativa antimafia con riguardo alle società organismi di attestazione (S.O.A.)  

 

ALLEGATI

  • Allegato 1 autocertificazione
  • Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A.
  • Schema controlli antimafia
INFORMAZIONI

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.    
 

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.    

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno dal 07/01/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.


MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA


I soggetti aventi sede ad Ancona o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno al link  Banca dati nazionale unica antimafia .



L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 3 del D.L.gs 159/2011)

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.



Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia

L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia: 

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:  - in materia di opere e lavori pubblici, la soglia comunitaria è di € 5.548.000,00, IVA esclusa;  - in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 221.000,00, IVA esclusa;  - in materia di servizi sociali di cui all'art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, la soglia comunitaria è di € 750.000,00 € IVA esclusa;  - in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 221.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009). 
  2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;    
  3. Concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro;     
  4. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;     
  5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):    
    - Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.548.000,00;    
    - Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 443.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

 
Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia tramite la B.D.N.A.

  1. In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
  2. Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
  3. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 194 del Dlgs. n. 50/2016;
  4. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  5. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  6. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  7. Per i rapporti fra privati;
  8. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.



Competenza al rilascio dell' Informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)

L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
  2. qualora la consultazione della Banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
  3. qualora la Banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche; 
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.



Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia

Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della Banca dati nazionale.

L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

 


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

I soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 dovranno acquisire:

  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
  3. la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Per "familiari conviventi": si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.    

Per Consiglio di Amministrazione: si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.

Per componenti del collegio sindacale: si intendono i sindaci effettivi e supplenti.

L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.    

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).    

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

Per procuratori generali e speciali: s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.    

I procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati al momento della presentazione della richiesta nel campo "note appalto" della Banca dati.    

Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.

Nel caso di società fiduciarie o di trust: i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al trustee. Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca dati, i dati anagrafici del fiduciante o del trustee dovranno essere inseriti selezionando il campo "gerente" della Banca dati.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con: 

  1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  2. Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
  3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.



Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).



Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall' intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell' impresa, hanno l' obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai qual risulta l' intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

 

ALLEGATI

  • Modello 1 Richiesta informazioni antimafia
  • Modello 2 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  • Modello 3 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
  • Schema controlli antimaifia

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
Capo Ufficio di Staff
Dirigente
Dott.ssa Francesca PICCOLO
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Antimafia e appalti GAP
Addetto
Dott. Crocè Giovanni; Sig.a Venuto Patrizia; Patrizia Pettinari; Maurizio Bianchi
Ubicazione dell'ufficio
Piazza del Plebiscito 13
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30

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Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Novembre 2024, ore 08:52