Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale alla guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori:
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n. 327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
- le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- nonché i destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lett. a) e 75bis, comma 1, lett. f) del D.P.R. 309/1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Se le suddette condizioni si verificano dopo il rilascio del documento di guida il Prefetto del luogo di residenza, può disporre la revoca. (modificato dalla sentenza n.22 della Corte Costituzionale pubblicata il 14 febbraio 2018)
La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni, previa riabilitazione giudiziaria.
ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 52, della legge 94/2009, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1 del C.d.S. verrà verificata dalla Prefettura mediante la consultazione delle banche dati del Casellario Giudiziale e del Servizio Informativo Interforze. Pertanto, per ottenere un nuovo documento di guida l'utente interessato potrà rivolgersi direttamente alla Motorizzazione Civile in quanto la verifica del possesso dei requisiti morali verrà effettuata, con le modalità sopraindicate , prima dello svolgimento delle prove di esame.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla data di notifica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, tassativamente in bollo. In mancanza il ricorso verrà dichiarato improcedibile ai sensi del D.P.R. n.1199/1971. In alternativa, entro 60 giorni, può essere proposto ricorso al T.A.R. delle Marche.