Nel caso in cui il Codice della Strada preveda la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo del veicolo, l'Organo di Polizia che accerta la violazione
provvede ad applicare la relativa sanzione accessoria.
Il documento di circolazione del veicolo è trattenuto presso l'Ufficio di appartenenza dell'agente che ha accertato la violazione.
Decorso il periodo del fermo amministrativo, il conducente o il proprietario si rivolgerà all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione per il ritiro del veicolo e del documento di circolazione.
Il sequestro del veicolo può avvenire per le seguenti violazioni previste dal Codice della Strada:
- art. 193 - mancanza della copertura assicurativa (R.C.A.)
- art. 93 comma 7 - veicolo non immatricolato
- art. 94-bis comma 3 - circolazione dopo l’avvenuta cancellazione dal PRA per intestazione fittizia del veicolo
- art. 213 comma 8 - circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
- art. 214 comma 8 - circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo
- art. 216 comma 6 - reiterazione della guida con documenti ritirati
- art. 218 comma 6 - reiterazione della guida con patente sospesa
- art. 80 comma 14 - reiterazione della guida con veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione
- art. 97 comma 7 - circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione
- art. 97 comma 8 - reiterazione nel biennio della circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa
- art. 97 comma 9 - reiterazione nel biennio della circolazione con ciclomotore munito di targa non propria
Sequestro amministrativo del veicolo in conseguenza di ipotesi di reato:
- art. 186 comma 2 lett. c) - guida in stato di ebbrezza con tasso alcool superiore a 1,5 gr/l
- art. 186 comma 7 - rifiuto di sottoporsi agli adempimenti previsti dalla legge per accertare lo stato di ebbrezza dovuto all’ingerimento di sostanze alcoliche
- art. 187 - guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
- art. 187 comma 8 - rifiuto di sottoporsi agli adempimenti previsti dalla legge per accertare lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti
- art. 213 comma 4 - veicolo utilizzato per commettere un reato
- art. 116 comma 15 e 17 - reiterazione nel biennio della guida senza patente
In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
La richiesta di affidamento in custodia deve essere presentata al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Le spese relative al trasporto e al deposito sono interamente a carico del trasgressore.
Se il veicolo è stato affidato al custode-acquirente, il trasgressore deve provvedere ad assumersi la custodia.
Qualora l’interessato non adempia a quanto sopra, la Prefettura darà notizia sul proprio sito istituzionale dell’avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza richieste da parte dell’avente diritto, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente.
Avverso il verbale di contestazione il conducente o il proprietario del veicolo possono presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione o in alternativa al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni.
Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l’ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto dal trasgressore oppure dal proprietario al Comando che ha disposto il sequestro.
Per ottenere il dissequestro è necessario effettuare:
- pagamento della sanzione amministrativa indicata sul verbale di contestazione
- pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi
L’importo della sanzione amministrativa è ridotto alla metà quando l’assicurazione del veicolo sia comunque resa operante entro 30 giorni dal termine dell’assicurazione scaduta oppure in caso di rottamazione.
In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha contestato l’infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione. L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata della metà, verrà restituita dopo la distruzione e radiazione del veicolo, che dovrà essere certificata a norma di legge. Le spese di rottamazione e di custodia sono a carico dell'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
Nel caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia al trasgressore, se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non si è ottemperato a tutte le incombenze previste dall’art. 193 del Codice della Strada ai fini del dissequestro del veicolo (pagamento della sanzione amministrativa ed esibizione della copertura assicurativa per almeno sei mesi), la Prefettura dispone la confisca del veicolo.
Nei casi di sequestro del veicolo in conseguenza di ipotesi di reato, la Prefettura potrà adottare provvedimenti solo all’esito del giudizio penale. Il veicolo, quindi, deve rimanere sottoposto a sequestro amministrativo fino alla definitività del penale.
- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Martedì dalle 09:00 alle 12:00
- Giovedì dalle 09:00 alle 12:00