l Prefetto riceve il verbale di accertamento e contestazione per gli illeciti amministrativi di propria competenza (ad es.: violazioni alla legge sull'autotrasporto, al T.U.L.P.S., alla normativa sull'INTRASTAT o alla normativa sul fumo).
L'interessato può inviare scritti difensivi al Prefetto entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.
Il Prefetto emette l'ordinanza-ingiunzione (provvedimento sanzionatorio) o l'ordinanza di archiviazione.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare:
Avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (in genere del luogo in cui è stato commesso il presunto illecito) entro 30 giorni dalla notifica . ( vedi il modello A fac-simile di ricorso )
L'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria ( vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria ).
N.B. LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SOSPENDE I TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.
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