- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 28)
- Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, dall' art. 33 all' art. 43).
- la legge 21.2.2006 n. 49 di conversione del d.lg. 30.12.2005 n.272;
- Circolare ministeriale 10.245/12982(40) 6 del 02/02/1983 e telegramma n. 20483 del 02.09.1997;
- la circolare ministeriale n. 557/PAS/10900(27)9 del 24.06.2011;
- la circolare 557/PAS/U002657/10179(33) del 23/02/2018
La licenza per la raccolta, fabbricazione, detenzione e vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, viene richiesta al Prefetto ed ha validità biennale.
La licenza è altresì necessaria per l'importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione , l'importazione, l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia. E' altresì necessaria per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di P.S. e di polizia giudiziaria.
Come fare la richiesta
Istanza in bollo da 16.00 come da modello allegato