Rilascio licenza che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza
Enti o privati che intendano prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari devono chiedere al Prefetto competente del territorio della provincia ove è fissata la sede principale del soggetto richiedente il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.
La licenza ha validità triennale .
Chi può fare la richiesta
I cittadini italiani o comunitari in proprio o quali legali rappresentanti di una persona giuridica*.
Requisiti richiesti
I requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno n. 269/2010 e dagli allegati A, B, C, D, E F, ed F1 e dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.06.1931), artt. 11 e 134 nonché dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., art. 257 quater.
in particolare:
- cittadinanza italiana ovvero di paese appartenente all'Unione Europea;
- diploma di scuola media superiore;
- non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
- non risulti esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51 co. 3 bis del c.p.p., ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- mancanza di provvedimenti interdittivi previsti dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;
- non aver rivestito alcuna carica in una società che sia fallita ovvero che sia stata sotto posta liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
- avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 T.U.L.P.S.) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
- possedere la capacità tecnica per i servizi che si intende esercitare (per quanto riguarda il requisito della capacità tecnica vedi modulo domanda e relativi allegati come da d.m. n. 269 dell'1/12/2010 e s.m. n.56 del 25/02/2015).
- aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
- ovvero aver conseguito corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata organizzati da Università riconosciute dal MIUR che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
- per gli istituti che intendono operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale ISO 17024-UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale " ;
- essere in possesso della certificazione di qualità ISO 10765-UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata-Requisiti" e successivi aggiornamenti.
[*-dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello;
- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;
- non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- essere in regola con gli adempimenti tributari.]
Cosa fare
Domanda in bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell'istituto, sottoscritta in originale dal richiedente.
La domanda potrà essere inviata tramite posta certificata previa attestazione del pagamento della marca da bollo con strumenti di pagamento elettronico.
Documentazione da allegare
- Duplice copia delle tariffe dei servizi offerti;
- Progetto del regolamento tecnico dei servizi, adeguato per mezzi e personale alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario e il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza;
- Progetto organizzativo e tecnico-operativo, che deve illustrare dettagliatamente:
- l'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende operare;
- il luogo in cui l'imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell'istituto (allegando planimetrie e documenti attestanti la disponibilità dei locali);
- le tecnologie che intende impiegare;
- la natura dei servizi che intende svolgere;
- il numero delle guardie particolari giurate che si ritiene di dover impiegare;
- la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto;
- i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza.
Il progetto deve indicare il tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso e contenere la documentazione comprovante la capacità tecnica del titolare e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto, la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società, allegare, altresì, copia dell'atto costitutivo o dello Statuto.
Qualora nulla osti all'accoglimento dell'istanza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato previa esibizione della documentazione comprovante:
- l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
- il versamento della cauzione, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato F del decreto, e la costituzione delle assicurazioni secondo quanto previsto dall'allegato F1 del decreto.
- In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale e alla regolarizzazione, ai fini del bollo, della licenza rilasciata.
- In caso di richiesta di licenza da parte dei titolari di istituti di vigilanza già stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea occorre presentare:
- copia della licenza;
- documentazione concernente la disponibilità della struttura organizzativa, dei mezzi e delle attrezzature già in possesso nello Stato di origine;
- attestazione di regolarità di assolvimento degli obblighi e degli oneri, anche economici, assolti nello Stato di origine;
- documentazione concernente la cauzione già prestata nello Stato di origine;
- attestazione della capacità tecnica rilasciata dallo Stato di origine.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI GENERALI SULLA DOCUMENTAZIONE E IL PROCEDIMENTO:
- è possibile telefonare all'ufficio oppure rivolgersi allo sportello negli orari sotto indicati oppure inviare una P.E.C. all'indirizzo sotto indicato, indicando nell'oggetto "richiesta informazioni istituti di vigilanza";
- per le richieste di informazioni via mail verrà dato riscontro esclusivamente a quelle indirizzate alla casella P.E.C. dell'ufficio,
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- Ufficio competente Area I Bis "Ordine e Sicurezza Pubblica"
- Ubicazione dell'Ufficio Via Zelasco n. 3 - 24121 Bergamo
- Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- P.E.C.: protocollo.prefbg@pec.interno.it
- e-mail: prefettura.bergamo@interno.it
- Telefono : 035 276672 - 035 276674 - 035276673
Riferimenti normativi
- artt. 8,9,10,11,13,134,134bis e ss. del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773 così come modificato con L. 6/6/2008 n. 101;
• artt. 257 e ss. del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940 n.635 così come modificato dal D.P.R. 4/08/2008 n. 153;
• d.m. n 269 dell'1/12/2010 e s.m. del 25/02/2015;
d.m. 115/2014