Vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici

E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).

Chi può fare la richiesta:

Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.

Per familiari della vittima si intendono:

1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;

2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;

5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).

Requisiti per l'accesso ai benefici

  •   La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

Cosa fare:
 

Benefici a favore delle vittime del terrorismo

A partire dal 1° marzo 2022 la presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, esclusivamente in modalità telematica , tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno alla voce "Servizi on line".

Sarà possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

 

  :

Per approfondimenti consulta le seguenti pagine del Ministero dell'Interno

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/ufficio-i-vittime-del-terrorismo-e-della-criminalita-organizzata

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/benefici-fa…

Benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata

Per le vittime della criminalità organizzata (cittadini italiani, stranieri e apolidi che abbiano riportato un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni in conseguenza di atti di detta criminalità verificatisi nel territorio italiano; loro familiari superstiti), a partire dal 14 dicembre 2020, la presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, esclusivamente in modalità telematica , tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno alla voce "Servizi on line".

Sarà possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

Per approfondimenti consulta le seguenti pagine del Ministero dell'Interno

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/ufficio-i-vittime-del-terrorismo-e-della-criminalita-organizzata

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/benefici-fa…

Riferimenti Normativi

Legge 13 agosto 1980, n. 466

Legge 4 dicembre 1981, n. 720

Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Legge 8 agosto 1995, n. 340

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 259)

Legge 31 marzo 1998, n. 70

Legge 23 novembre 1998, n. 407

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82)

Decreto Legge 4 febbraio 2003, n. 13

Legge 2 aprile 2003, n. 56 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13)

Decreto legge 28 novembre 2003, n. 337

Legge 24 dicembre 2003, n. 369 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337)

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4)

Legge 3 agosto 2004, n. 206

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, commi 272, 563 e 564)

D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 792, 794 e 795)

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 34)

Legge 29 novembre 2007, n. 222 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 105 e 106)

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204

Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (artt. 2-quater e 2-quinquies)

Legge 28 novembre 2008, n. 186 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151)

Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 21)

D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1, commi 494 e 495

Legge 27 dicembre 2014, n. 190 art. 1, commi 163, 164 e 165

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 13:42