DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Per informazioni sull'unità organizzativa vedasi la sottosezione "Disposizioni e Circolari"

Il rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 121.

La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:

- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;

La normativa attualmente vigente non prevede il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La documentazione antimafia, inoltre, non è necessaria nei rapporti contrattuali tra soggetti privati.

QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro;


PROCEDURA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia deve essere acquisita:

- attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali).

I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.
L'ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, devono comunicare alla Prefettura territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, gli estremi identificativi delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione degli elenchi.
Le predette comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo: ______________________________________

L’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI MANTIENE LA PROPRIA EFFICACIA ANCHE DOPO LA DATA DI VALIDITA’ QUANDO DALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI L’IMPRESA RISULTI IN FASE DI RINNOVO (messaggio: in fase di Aggiornamento).

-mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA) da parte dei soggetti preventivamente accreditati.

La Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 costituisce lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia.

Gli Enti già in possesso di credenziali di accesso all’applicativo informatico “Si.Ce.Ant. – Sistema Certificazione Antimafia” sono già abilitati all’accesso alla BDNA. Le richieste di documentazione antimafia, comunicazioni e informazioni, dovranno essere effettuate attraverso la consultazione della medesima.

Gli Enti che ancora non possiedono le credenziali di accesso dovranno rivolgere specifica richiesta alla Prefettura territorialmente competente in relazione alla sede.
Le richieste di concessione delle credenziali, da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale di questa Prefettura, dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo: _________________________________________


TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 88 del d. Lgs. 159/2011 il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all’amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.


VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione e l'informazione antimafia hanno rispettivamente la validità di 6 e 12 mesi, salvo il caso di intervenute variazioni nell'assetto societario.

A tale proposito i legali rappresentanti delle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni in corso di validità hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, trasmettendo copia dell'atto o contratto che determina tali modifiche e, in caso di variazione degli organi sociali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa dai soggetti subentrati nelle cariche.

La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.

Gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso questa Prefettura ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) sono consultabili sul sito web istituzionale.


AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione - sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei casi di:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.


EFFETTI DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, al Prefetto che adotti un’informazione antimafia interdittiva spetta il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114.
L’eventuale rescissione dei contratti o la revoca delle concessioni è pertanto subordinata all’espletamento del procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, inteso ad accertare la presenza di preminenti interessi pubblici da tutelare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Comunicazione antimafia

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Dirigente: Dott.ssa    Fiorella Fonte

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiorella Fonte

Orario di apertura al pubblico: su appuntamento

Telefono: 0153590411

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefbi@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare:

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

Modello di domanda per annullamento cartella esattoriale

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Informazione antimafia

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all’ art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno dal 07/01/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.

MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti indicati dall’ art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere alla propria Prefettura competente per territorio gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall’apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Biella alla voce Certificazione antimafia/ Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia .

L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA ( art. 84, comma 3 del D.L.gs 159/2011)

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’ art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate .

Casi in cui va richiesta l’ informazione antimafia

L’informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
    • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa;
    • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa;
    • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
  2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
    • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00.
    • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall' art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

CASI IN CUI NON VA RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

  1. In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
  2. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
  3. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
  4. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza       previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  5. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  6. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  7. Per i rapporti fra privati;
  8. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall' art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.

COMPETENZA AL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ( art. 90 del D. Lgs. 159/2011)

L’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai soggetti elencati dall’ art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

L’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67 o dei tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’ art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
  2. qualora la consultazione della Banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
  3. qualora la Banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’ art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi l’informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della Banca dati nazionale.

L’immediato rilascio dell’informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l’impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’ art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE

La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

I soggetti di cui all’ art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d’informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Per l’inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall’ art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:

  1. la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa ;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
  3. la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’ art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Per “familiari conviventi” : si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.

Per Consiglio di Amministrazione : si intende il Presidente del C.d.A, l’amministratore delegato e i consiglieri.

Per componenti del collegio sindacale : si intendono i sindaci effettivi e supplenti.

L’ art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del C.C. , sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’ art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto ( art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’ art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

Per procuratori generali e speciali : si intendono coloro che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documenta-zione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con :

  1. Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A. ;
  2. Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
  3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

VALIDITA' DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA ( art. 86 del D. Lgs. 159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario ( art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’ impresa, hanno l’ obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai qual risulta l’ intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.



Modello richiesta informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.

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Soggetti sottoposti a verifica ex Art. 85 D.lgs. 159 del 2011

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 10:47