Il crescente impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), definiti Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (UAS) nel Regolamento UAS-IT, ha reso necessario definire degli specifici criteri per l’utilizzo dello spazio aereo (in particolare quello nelle vicinanze degli aeroporti e negli spazi aerei controllati).
A norma del Regolamento di esecuzione (UE) 2019947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, "l'aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, [...] durante il volo l'aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre [...]".
A tal fine con Circolari ATM-03C del 28/01/2021 e ATM-09A del 24/03/2021 sono stati definite le zone di restrizione totale o parziale dello spazio aereo.
Nelle suddette zone geografiche, definite in AIP-Italia e replicate sul sito D-Flight, possono essere:
- vietate le operazioni UAS della categoria "aperta";
- permesse operazioni UAS della categoria "specifica" o "certificata";
- vietate le operazioni UAS;
- vietate le operazioni UAS quando attive.
Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del Regolamento UAS-IT, "gli operatori degli UAS che intendano effettuare operazioni su aree per le quali è stato disposto il divieto di sorvolo ai sensi dell’art. 793 del Codice della Navigazione devono
acquisire una espressa autorizzazione dell’ENAC sentito il proprietario/gestore o responsabile del sito/infrastruttura."
Ai sensi della circolare ATM-05B, art. 11, ”Le operazioni all’interno delle zone regolamentate (R) [non presenti a Biella] quando attive, delle zone vietate (P) nonché delle zone soggette a restrizione di varia natura pubblicate in AIP-Italia
ENR 5, sono subordinate a nulla osta rilasciato direttamente dalle competenti Amministrazioni che hanno chiesto (originatore) l’istituzione delle suddette zone.
La richiesta di nulla osta al sorvolo della zona d’interesse (secondo il Modello ATM05 in bollo) va indirizzata secondo quanto riportato di seguito, nonché, per conoscenza, a ENAC - Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo (protocollo@pec.enac.gov.it – aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it);
a) Per quanto riguarda i sorvoli sulle aree vietate (P) poste a protezione degli istituti penitenziari pubblicate in AIP-Italia ENR 5 (“Divieto di sorvolo di edifici particolari”), la richiesta di nulla osta, accettabile esclusivamente per lavoro aereo (Specialised Operations), deve essere indirizzata, almeno 15 giorni prima e allegando un documento d’identità del richiedente, al Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria di Sicurezza UE/S - Largo Luigi DAGA n. 2 - 00164 Roma, tel. 06 66591373 e-mail PEC segreteriasicurezza.dap@giustiziacert.it
b) Per alcune tipologie di zone (vietate e/o riservate) istituite su alcune città per motivi di sicurezza (come pubblicate in AIP-Italia ENR 5 [e riportato sul sito D-Flight]) il nulla osta deve essere inoltrato all’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura – competente per territorio (protocollo.pref[sigla provincia]@pec.interno.it) [almeno 10 giorni prima del previsto sorvolo, e deve contenere nel dettaglio le motivazioni del sorvolo, il giorno e gli orari in cui si intende svolgere l’attività.]
c) Per tutti gli altri casi, gli indirizzi delle Amministrazioni a cui richiedere il rilascio del nulla osta sono pubblicati in AIP-Italia sez. ENR 5.1-1 e 5.1-2: “Zone Vietate” e “Zone Regolamentate”.
In ogni caso, il pilota remoto garantisce che l'aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone. Inoltre, durante il volo l'aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale.