D.P.C.M. 18.4.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.7.2013 ed in vigore dal 15.8.2013

Il regime transitorio di cui all'art. 29, comma2, del D.L. 90/2014, è stato prorogato dall'art. 11 bis D.L. 78/2015, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125, fino all'attivazione della Banca dati Nazionale unica.

ISTANZA DI ISCRIZIONE

COMPETENZA TERRITORIALE

  1. Prefettura dove ha sede legale /residenza l'impresa
  2. se l'impresa è estera : Prefettura dove vi è una sede stabile di impresa (art. 2508c.c.);
  3. se non c'è sede stabile: Prefettura dove impresa ha chiesto iscrizione.

VALIDITÀ:

12 mesi

OGGETTO:

attività di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012: l'elenco dei settori ha natura TASSATIVA

Sez. I    :   estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Sez. II   :  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Sez. III  : noli a freddo di macchinari;
Sez. IV  : fornitura di ferro lavorato
Sez. V   :  noli a caldo;
Sez. VI  : autotrasporti per conto terzi;
Sez. VII : guardiania ai cantieri;
Sez. VIII: Servizi funerari e cimiteriali;
Sez. IX  :  Ristorazione, gestione delle mense e catering;
Sez.  X :   Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Ulteriori settori individuati dalla singola Regione con ordinanza del presidente Regionale come Commissario delegato per attività di monitoraggio e analisi attività di ricostruzione.

Le eventuali richieste di iscrizione per settori diversi saranno dichiarate INAMMISSIBILI. (procedura ex art. 2 L. 241/1990).

MODALITA':

A partire dal 25 giugno 2014 "L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta".
Ove il contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di una delle attività catalogate in via tassativa dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, la stazione appaltante dovrà obbligatoriamente acquisire la documentazione antimafia mediante la consultazione dei predetti elenchi (White List), indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al D. Lgs. 159/2011.

Adempimenti da seguire nel caso in cui l'impresa non sia ancora iscritta nelle White List
Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e che ancora non siano iscritte nelle White List, dovranno:

  1. accertarsi, mediante consultazione delle White List di questa Prefettura, che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione o il rinnovo della stessa;
  2. consultare la Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.
    Dal momento della consultazione della Banca dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia. Decorsi tali termini, la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
     

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società avente sede in provincia di Bolzano deve presentare istanza (si vedano i moduli sottoindicati) al Commissariato del Governo  per la Provincia di Bolzano,  specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo sicurezza.comgovbz@pec.interno.it, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list."
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione

TERMINE ISTRUTTORIA:

90 GIORNI:

Verrà data comunicazione all'interessato dell'iscrizione nell'elenco o dell'avvio del procedimento di rigetto della richiesta, in presenza di cause ostative,.


VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE

  • L'iscrizione nella White List è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: ai sensi del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, concernente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", entrato in vigore il 25 giugno 2014 "L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.
  • La stessa è equipollente anche al rilascio della comunicazione antimafia. Pertanto la verifica da parte degli interessati dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso, non dovrà più essere richiesta.
  • L'iscrizione comporta l  L'iscrizione comporta l'attribuzione di una premialità nel rilascio del rating di legalità : punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario.
     

OBBLIGO PER L'IMPRESA:

  • entro 30 giorni deve comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica di assetto proprietario o organi sociali: dovranno essere comunicate le variazioni che riguardano i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo ex art. 85, ivi compresi i direttori tecnici. Pe società quotate in borsa i soggetti che partecipano con più del 2% devono comunicare le variazioni rilevanti in tali partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14.5.1999, n. 1197 (il termine perentorio di 30 giorni decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del contratto): la mancata osservanza obbligo comunicazione comporta cancellazione da elenco ( modello E)
  • entro 30 giorni dalla scadenza della validità dell'iscrizione nella White List, l'impresa dichiara il proprio eventuale interesse a permanere nell' elenco (modello F-G-H-J)
     

REGIME TRANSITORIO (prorogato ai sensi dell'art. 11 bis D.L. 78/2015)

Fino all'attivazione della Banca dati Nazionale unica, per le attività indicate dall'art. 1, comma 53, L. 190 del 2012 , le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST. A tal fine, la Prefettura provvederà a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito internet l'elenco delle società richiedenti l'iscrizione.

La stazione appaltante che abbia aggiudicato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione È OBBLIGATA a informare la competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo di iscrizione (art. 29, comma 2, D.L. 90/2014 (modello K )


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 2016
A seguito della pubblicazione del   D.P.C.M.   24 novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 l'iscrizione nella white list costituisce modalità obbligatoria attraverso cui le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia delle imprese operanti nei settori " a rischio".   Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionali unica che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osserva l'obbligo di consultazione disposto dall'articolo 92 commi 2 e 3 del Codice antimafia, dal quale decorrono i termini alla cui scadenza la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione e/o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego all'iscrizione.
Le stazioni appaltanti - mediante la consultazione delle   white list   -  acquisiscono, ai sensi dell'articolo 1 comma 52-   bis       della legge n. 190/2012, la documentazione antimafia   anche   in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative sia ai soggetti all'accertamento di cui all'articolo 85 del Codice antimafia sia alla composizione del capitale sociale. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia, non solo - come già previsto - per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha ottenuto l'iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l'iscrizione in elenco.

Riferimenti normativi:

Art. 1, commi 52 e ss., della L. 6 novembre 2012, n. 190 D.P.C.M. del 18.04.2013

Art. 29 D.L. 90/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 114/2014

Art. 11 bis D.L. 78/2015, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 decreto presidente consiglio ministri 24/11/2016

 

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Ultimo aggiornamento
Domenica 6 Ottobre 2024, ore 17:57