INFORMAZIONE
(art. 91 D. Lgs. 159/2011 emendato dal D. Lgs. 218/2012)
L'informazione consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
Ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 la informazione antimafia può essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere pubbliche.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
L'informazione antimafia (ai sensi dell' art. 91) è richiesta al Prefetto, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:
1 . in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.
In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009);
2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a €150.000,00;
3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a €150.000,00;
4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):
OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.000.000,00 (soglia comunitaria);
FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 400.000,00 (soglia comunitaria).
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE)
I soggetti d'impresa sui quali deve essere acquisita l'informazione antimafia sono (ai sensi dell' art. 85):
TIPOLOGIA IMPRESA, ... |
art. 85 DEL D. Lgs. 159/2011
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Impresa individuale |
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Associazioni
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Legali rappresentanti + familiari conviventi |
Società di capitali |
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Società semplice e in nome collettivo |
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Società in accomandita semplice |
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Società estere con sede secondaria in Italia |
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Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia |
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Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)
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Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
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Consorzi ex art. 2602 C .C. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico |
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Raggruppamenti temporanei di imprese |
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Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici |
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
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Variazioni degli organi societari ( art. 86 Lgs. 159/2011 emendato dal D. Lgs. 218/2012)
I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa , hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.
Alla domanda (modello I - informazioni) dovrà essere allegata:
- Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenenteTUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
- Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto);
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
2) copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate.
La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2D. Lgs. 159/2011).
L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi ((art. 85, co. 3D. Lgs. 159/2011).
Le richieste dovranno essere inviate preferibilmente all'indirizzo P.E.C. o in alternativa via fax o per posta ordinaria .
DOVE FARE LA RICHIESTA
La domanda (vedi modello I disponibile su questa pagina internet) deve essere inviata alla Prefettura /Commissariato del Governo della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede. Per i soggetti residenti o con sede all'estero l'informazione antimafia viene rilasciata dal prefetto della provincia ove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67.
- Il duplice criterio della sede degli Enti Pubblici o della residenza o sede delle persone fisiche o società sarà applicabile soltanto quando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sarà operativa.
Nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia: in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2 della legge 241/90), questa Prefettura procederà ad istruire le sole istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell'intero territorio nazionale) per le sole società che avranno la sede legale nella provincia di Bolzano.
DURATA
L'informazione antimafia ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e solo per il procedimento per il quale è stato richiesto ( art. 86 Lgs. 159/2011 emendato dal D. Lgs. 218/2012).
Dirigente: Dott.ssa Margherita Toth
Responsabile del procedimento/addetto: Sig.ra Alessandra Baldessari - Dott.ssa Patrizia Festa
Orario di apertura al pubblico: da Lun a Ven dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Telefono: 0471294404
Fax: 0471294666
Indirizzo di posta elettronica: antimafia.pref_bolzano@interno.it
P.E.C.: sicurezza.comgovbz@pec.interno.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218