Chiunque può presentare ricorso gerarchico al Commissario del Governo avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:
 

  • 1. diniego di iscrizione o cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
  • 2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  • 3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

 

Dirigente:   Viceprefetto Dott.ssa Maria Mazzola

Responsabile del procedimento/Addetto: Funzionario Amm/vo Sig.ra Paola Carlin

Telefono: 0471294418 per informazioni o appuntamento

 

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto (qui Commissariato del Governo).

Il ricorso può essere inviato alla PEC protocollo.comgovbz@per.interno.it ovvero inviato al Commissariato del Governo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Commissario del Governo, compiuti i necessari accertamenti, può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Documentazione richiesta

  • 1. ricorso in bollo da 16,00 €
  • 2. fotocopia di un documento di riconoscimento del ricorrente
  • 3. atti o documenti comprovanti l'effettiva residenza del ricorrente

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Ultimo aggiornamento
Venerdì 30 Agosto 2024, ore 16:44