Chiunque può presentare ricorso gerarchico al Commissario del Governo avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:
- 1. diniego di iscrizione o cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
- 2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
- 3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori
Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Maria Mazzola
Responsabile del procedimento/Addetto: Funzionario Amm/vo Sig.ra Paola Carlin
Telefono: 0471294418 per informazioni o appuntamento
Chi può fare ricorso
Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto (qui Commissariato del Governo).
Il ricorso può essere inviato alla PEC protocollo.comgovbz@per.interno.it ovvero inviato al Commissariato del Governo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Commissario del Governo, compiuti i necessari accertamenti, può:
- sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
- respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
- accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato
Documentazione richiesta
- 1. ricorso in bollo da 16,00 €
- 2. fotocopia di un documento di riconoscimento del ricorrente
- 3. atti o documenti comprovanti l'effettiva residenza del ricorrente
Riferimenti normativi
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223