Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Commissario del Governo decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

 

Dirigente: Dott.ssa Maria Mazzola

Responsabile del procedimento/Addetto: Sig.ra Berti Arianna

Addetto:

Orario di apertura al pubblico: Dal Lun al Ven dalle ore 10.00 alle 12.00

Telefono: 0471 294477

Fax:

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.comgovbz@pec.interno.it


 

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perchè privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

 

1. A partire da lunedì 6 aprile 2009, nella provincia di Bolzano, si è dato avvio al nuovo sistema di affidamento al custode-acquirente dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati per violazioni del Codice della Strada, ai sensi degli artt. 213, 214 e 214-bis.

2. L'azienda privata presso la quale, in virtù di apposito contratto stipulato con le amministrazioni appaltanti, saranno depositati i veicoli sequestrati è la Ditta Nordauto di Bressanone.

Quando il C.d.S. prevede la sanzione della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione dispone il sequestro del veicolo.

Nel caso di sequestro di un veicolo, possono verificarsi due ipotesi:

a) veicolo sequestrato ed affidato al proprietario o all'effettivo trasgressore, che assume la custodia
- il proprietario ovvero il conducente del veicolo, deve assumere la custodia del mezzo, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

- entro i trenta giorni successivi alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il privato, nominato custode del veicolo, deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso la ditta custode-acquirente. Se non vi provvede, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore, a spese del proprietario inadempiente, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato.

b) veicolo sequestrato ed affidato al custode-acquirente convenzionato, perché il proprietario si è rifiutato o non ha i requisiti per assumere la custodia

- se il proprietario si rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni dell'organo di polizia, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.


- in questo caso, l'organo di polizia dispone la rimozione ed il trasporto del veicolo presso la ditta custode-acquirente.

- al proprietario o trasgressore, contestualmente al sequestro, viene anche dato l'avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà alla ditta custode-acquirente (art.213, comma 2-quater).

- il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti obbligati in solido (art.213, comma 2-quater).
- decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo alla ditta custode-acquirente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la medesima somma è restituita all'avente diritto (art.213, comma 2-quater).

- è importante sottolineare le conseguenze del mancato ritiro del veicolo, e, cioè, il rischio della perdita della proprietà del mezzo, tenuto conto che, l'aver lasciato trascorrere invano il termine di dieci giorni, senza aver ritirato il mezzo, è ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo.

 

Documentazione richiesta

All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.

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Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495
Ultimo aggiornamento
Venerdì 30 Agosto 2024, ore 16:19