Il Referente per la Trasparenza della Prefettura di Brindisi è la Dott.ssa Olivieri Maria Antonietta - Vice Prefetto Vicario - e-mail vicarioprefetto.pref_brindisi@interno.it .
Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con il decreto legislativo n. 97 del 2016 - che modificato il decreto legislativo n. 33/2013 ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l'introduzione - accanto all' accesso civico già regolato dall'articolo 5 D. Lgs. 33/2013 - del diritto all' accesso civico generalizzato .
Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L'esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Prefettura.
1) Diritto di accesso civico semplice
( articolo 5, comma 1, d. lgs. N.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )
Riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione .
COME SI ESERCITA
Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo di posta certificata , si rinvia al seguente link :
responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it
2) Diritto di accesso civico generalizzato
( articolo 5, comma 2, d. lgs. n.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )
Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione ad esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (vedi Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).
L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ) .
Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modello (ACG) , senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato alla Prefettura per via telematica (sia e-mail ordinaria prefettura.brindisi@interno.it che posta elettronica certificata-P.E.C. protocollo.prefbr@pec.interno.it abilitata anche alla ricezione di mail ordinarie), per posta ordinaria o consegnato a mano.
Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
RICHIESTA DI RIESAME
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , ai sensi dell'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013 , inviando la richiesta ai seguenti recapiti :
P.E.C.: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it
posta ordinaria: Ministero dell'Interno - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Via A. Depretis , 45/A - 00184 - ROMA .
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità ( non necessario in caso di firma digitale ), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.
TUTELA
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo ( D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ) .
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.