Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

A chi è rivolto il servizio

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
La segnalazione per detenzione di sostanza, per uso personale, viene trasmessa dalle Forze dell'Ordine al Prefetto competente in merito alla residenza o in subordine al domicilio del trasgressore, pertanto il colloquio verrà effettuato dalle assistenti sociali del N.O.T. della Prefettura di residenza o domicilio.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti
Il procedimento amministrativo può avere due sviluppi:

  1. La segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale, determina una sanzione amministrativa da 1 a 12 mesi di sospensione di uno o più dei seguenti documenti: patente di guida, documenti validi per l'espatrio, porto d'armi. 
  2. Nel caso in cui il fatto rilevato sia di lieve entità e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può definire il procedimento con l'invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce: l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

Attività del N.O.T.

L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza (N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a: 

  1. prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga; 
  2. impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori; 
  3. favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti; 
  4. sanzionare la condotta illecita. 

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenza N.O.T. ha i seguenti compiti

  1. coordinamento dei Ser.T. della Provincia, regolato con Protocollo d'intesa; 
  2. partecipa con l'ente Regione all'approvazione di progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99); 
  3. partecipa con il Provveditorato agli Studi alla promozione e coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e di prevenzione (art.105 D.P.R.309/90). 

Il N.O.T., inoltre, elabora progetti finalizzati alla prevenzione delle Tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 D.P.R.309/90 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99).

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

  1.  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2.  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3.  sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4.  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Ultimo aggiornamento
Martedì 27 Febbraio 2024, ore 09:39