La qualifica di guardia giurata particolare è riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare, alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati (art. 134 T.U.L.P.S.) o di privati proprietari di beni (art. 133 T.U.L.P.S.), l'attività di vigilanza e custodia su beni mobili ed immobili.
Per il riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U.L.P.S., con particolare riguardo alla "buona condotta".
Il decreto del Prefetto di riconoscimento della qualifica ha validità biennale.
Successivamente all'ottenimento del decreto di guardia particolare giurata l'interessato dovrà prestare giuramento nella Prefettura di residenza.
Chi può fare la richiesta
La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza o privato) del richiedente.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia ove l'aspirante guardia ha la residenza - se cittadino italiano- ovvero del domicilio fiscale se cittadino comunitario.
Ne caso in cui l'aspirante guardia giurata debba svolgere l'attività di servizio armato dovrà dovrà integrare la domanda con specifica richiesta per il rilascio del porto di pistola.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante legale dell'Istituto o dell'Ente, controfirmata per accettazione dall'interessato, completa di tutti gli allagati (modello 1)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza (modello 2)
- marca da bollo da € 16,00 da applicare sul decreto
Riferimenti normativi
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti)
- Regolamento di esecuzione del Testo Unico (R.D. 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti)