Diritto di accesso civico generalizzato
( articolo 5, comma 2, d. lgs. n.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )
Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa ( vedi Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).
L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ).
Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
 

Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto (modello ACG), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato al Dirigente preposto all'area funzionale individualizzabile tramite accesso al link "Dirigenti" nella Home Page della Prefettura ed inviato via mail all'indirizzo protocollo.prefca@pec.interno.it, per posta ordinaria o consegnato a mano.

Si sottolinea che è possibile scrivere alla suddetta casella di posta elettronica certificata anche da un indirizzo email ordinario e non certificato.
 
Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Dicembre 2024, ore 09:54