Ufficio competente: Area 3 - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

VICEPREFETTO: Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email:francesca.dalessandro@interno.it

Addetto: dott. Roberto SEVERINO (Assistente Economico-finanziario)
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
  • Martedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
  • Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ubicazione dell'Ufficio: 1° Piano - stanza n. 10
Email dell'ufficio:


Telefono:

Indirizzo P.E.C.: depenalizzazione.prefcb@pec.interno.it

 

Ruolo e cartella di pagamento

Decorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa a una violazione amministrativa prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, recante il Codice della strada, e contestata con il verbale redatto dall'organo accertatore, ovvero il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria applicata con una ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione creditrice predispone il ruolo per la riscossione coattiva della sanzione, delle spese per la notificazione del verbale di contestazione o della ordinanza-ingiunzione, della maggiorazione della sanzione, stabilita dall'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

In conformità alle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'esattore predispone e notifica la cartella, che contiene l'intimazione a pagare le somme dovute, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Cosa fare

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, la cartella può essere impugnata:

- con l'opposizione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, qualora la emissione della cartella non sia stata preceduta dalla notificazione, rispettivamente, della ordinanza-ingiunzione o dal verbale di contestazione di una violazione del Codice della strada;

- con l'opposizione alla esecuzione di cui all'art. 615 del codice di procedura civile, qualora il credito sia prescritto;

- con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di procedura civile, qualora la cartella sia viziata nella forma o nella notificazione.

 Domanda di sgravio

Coloro ai quali sia stata notificata la cartella, se ritengono non dovute le somme di cui viene intimato il pagamento, possono presentare domanda di sgravio:

a) al Comune interessato , se nella cartella si fa riferimento a una violazione amministrativa prevista dal Codice della strada e contestata dalla Polizia Municipale;

b) alla Prefettura, se nella cartella si fa riferimento a una violazione amministrativa prevista dal Codice della strada e contestata dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto;

c) alla Prefettura, se nella cartella di pagamento si fa riferimento a una ordinanza-ingiunzione.

 

Cosa fare

Lo sgravio può essere chiesto, in particolare, per:

  1. la mancata notificazione del verbale per la contestazione di una una violazione del Codice della strada o della ordinanza-ingiunzione;
  2. l'accoglimento del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, proposto avverso il verbale per la contestazione di una violazione del Codice della strada, ovvero la sua pendenza;
  3. l'accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione;
  4. l'avvenuto pagamento, entro il termine previsto, della sanzione pecuniaria;
  5. la prescrizione, a norma dell'art. 28 della legge n. 689/1981, se cartella è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla contestazione della violazione del Codice della strada, o dalla notificazione del relativo verbale, ovvero dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione;
  6. la morte dell'obbligato, in tal caso la richiesta potendo essere presentata da un erede, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Documentazione da presentare

  • domanda in carta semplice
  • documentazione probatoria

Riferimenti normativi

  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  • legge 24 novembre 1981, n. 689
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602


 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 10:11
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