Esercizio dell'autorizzazione e prescrizioni

Licenza per esercitare l'attività di vigilanza privata o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari.

Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it

Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO - Funzionario amministrativo
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI - Assistente amministrativo
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34 


Email dell'ufficio: fabrizio.cirocco@interno.it  fausto.duvacifelli@interno.it 

Telefono: 0874/406455 

Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it

 

Nel corso dell'esercizio della licenza, ogni variazione che riguardi i servizi, la dotazione di guardie particolari giurate - e le motivazioni dei provvedimenti adottati nei confronti delle stesse (assunzioni, dismissioni, provvedimenti disciplinari, sospensioni dal servizio) - i mezzi o le tecnologie in dotazione all'istituto deve essere comunicata al Prefetto. Al Prefetto è altresì comunicata ogni intervenuta modifica del progetto tecnico organizzativo e tecnico operativo o nell'assetto proprietario dell'istituto, ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione rilasciata dall'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.

Ai fini dell'estensione, nel corso dell'esercizio della licenza, ad altri servizi o ad altre province ( variazione dell'ambito territoriale di esercizio), il titolare della licenza notifica al Prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative, se previste, ed ogni altra conseguente integrazione apportata al progetto tecnico organizzativo ed al Regolamento tecnico dei servizi. I relativi servizi potranno quindi essere esercitati trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine perentorio entro il quale il Prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico organizzativo e disporre il divieto dell'attività, qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1a, lettera l) dell'allegato "D" al Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269, per le finalità di cui all'art. 257 - ter, comma 3, ultimo capoverso, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre annualmente, al Questore competente e, per conoscenza, al Prefetto che ha rilasciato la licenza, una dettagliata relazione sulle attività svolte, nonché sulla consistenza attuale dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché l'elenco degli abbonati ai servizi di vigilanza e delle guardie particolari dipendenti. In particolare, nella relazione dovranno essere indicati:

-le tipologie di servizi espletati nel corso dell'anno;

-eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria;

-l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri fiscali e tributari provvedendo, in caso affermativo, ad illustrare e documentare le iniziative intraprese per sanare tali irregolarità; 

-le risorse tecnico logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati adibiti alla scorta e trasporto valori, ove esistenti in forza dell'esercizio del relativo servizio, ovvero dei veicoli utilizzati, e lo stato d'uso degli stessi, per il servizio di scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto valori di proprietà dell'istituto;

-le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie particolari giurate dipendenti.

Sempre su base annuale ( per ogni annualità di esercizio) al Prefetto che ha rilasciato la licenza devono essere trasmessi, oltre che il Documento Unico di Regolarità Contributiva e la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione rilasciata dall'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente, anche copia dell'avvenuto pagamento del premio delle polizze di cauzione, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi:

-artt.8, 9,10,11,16, 17, 17bis, 17ter,17quater, 17quinquies e 17 sexies del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-artt. da 133 a 141 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-art.4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101;

-artt. da 249 a 259 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

-decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

-allegati "A", "B", "C","D", "E", "H" e "F1" al decreto del Ministro dell'Interno 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

-articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

-decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;

-decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito in legge 22 novembre 2002, n.266;

-legge 5 maggio 1990, n.46;

-decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

-artt. 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale;

-art.6, comma primo, Lettera b) e 16, comma secondo, della legge 11 agosto 2003, n. 228;

-artt. 51,comma 3 bis, del codice di procedura penale;

-decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115;

-decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;

-Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6678/10089.D.A.(1) del 23.06.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/15403.10089. D(1)REG. del 15.12.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG. del 24.03.2011.


 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 12:13