1. COME VIENE CONTESTATO E NOTIFICATO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO?
Gli elementi necessari per l’avvio del procedimento sono:
A. il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, redatto a carico della persona segnalata da parte degli organi di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc);
B. l'esito delle analisi effettuate sulle sostanze stupefacenti sequestrate, anche tramite drop test;
C. l’ordinanza di convocazione per il colloquio presso la Prefettura di residenza.
Per quanto riguarda le comunicazioni che arrivano dalla Prefettura, si può eleggere un domicilio presso il quale far recapitare la corrispondenza. Tale domicilio deve essere comunicato alle Forze dell’Ordine al momento del sequestro oppure, anche successivamente, all’ufficio N.O.T.
2. LE FORZE DELL’ORDINE POSSONO EFFETTUARE PERQUISIZIONI PERSONALI, DOMICILIARI O SU VEICOLI CONDOTTI DALL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE SENZA MANDATO?
Si, sono autorizzati ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 309/90, che al comma 2 recita:
“Gli Ufficiali di Polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore”.
3. LA SEGNALAZIONE PER POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER USO PERSONALE HA RILEVANZA PENALE?
No, la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente non ha rilevanza penale e, pertanto, non prevede l’instaurazione di un procedimento penale; di conseguenza, nel casellario giudiziale non risulterà nessuna menzione del procedimento amministrativo.
- QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO?
Il procedimento avrà esiti diversi a seconda del numero di segnalazioni a carico e della tipologia di sostanza di cui si viene colti in possesso:
se si tratta di una prima violazione, per possesso di sostanze leggere (hashish, marijuana), la legge consente di chiudere il procedimento con un formale invito, se vi sono elementi tali da presumere che, in fut;
se il possesso si riferisce a sostanze pesanti (eroina, cocaina, amfetamine, lsd ecc.) o sono state registrate segnalazioni per precedenti violazioni, il procedimento amministrativo verrà definito con l’applicazione delle sanzioni previste (i documenti di guida, i documenti di espatrio e la licenza del porto d'armi possono essere sospesi, da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, tenuto conto del tipo di sostanza e del numero di segnalazioni).
Le sanzioni potrebbero anche essere revocate, laddove l’interessato porti a compimento un programma terapeutico prima dello svolgimento del colloquio.
4. CI SI PUO’ RIVOLGERE COMUNQUE AD UN AVVOCATO?
L’interessato può, se lo ritiene, farsi assistere da un avvocato o da una persona di sua fiducia, in ogni fase del procedimento amministrativo. L’assistenza legale, però, a differenza del procedimento penale, non è obbligatoria.
- QUALI CONSEGUENZE PUÒ AVERE IL RITIRO DEI DOCUMENTI ?
Il ritiro dei documenti comporta la sospensione della loro validità e, quindi, il loro utilizzo per il periodo stabilito dal decreto sanzionatorio. Tutti gli uffici che li hanno rilasciati devono essere informati del provvedimento adottato dalla Prefettura.
- CHE FINALITÀ HA E COME SI SVOLGE IL COLLOQUIO PREVISTO DALLA LEGGE?
Il colloquio viene tenuto dai funzionari assistenti sociali delegati dal Prefetto. Il nome del funzionario che si occupa del procedimento viene indicato in calce alla convocazione. Il colloquio ha lo scopo di:
- fornire informazioni utili, relative alla normativa vigente, alle strutture pubbliche e private che si occupano di dipendenze patologiche;
creare un’occasione di riflessione sulla proprio percorso di vita e sull’esperienza degli stupefacenti in particolare;
aiutare a valutare l’ipotesi di un cambiamento dello stile di vita, ove necessario;
orientare e sostenere le persone ad intraprendere un percorso terapeutico e/o socio-riabilitativo.
- COSA SUCCEDE SE NON CI SI PRESENTA ?
Se non ci si presenta al colloquio, vengono applicate d’ufficio le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Nell’ipotesi in cui il soggetto sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, per giustificati motivi, contattando il N.O.T. (via e-mail o telefonicamente), si può chiedere di differire la data o l’orario del colloquio.
- SE SI E’ DOMICILIATI IN ALTRA CITTA' DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA, SI PUò SVOLGERE IL COLLOQUIO IN QUELLA PREFETTURA?
Se la persona è domiciliata o comunque vive in luogo diverso può chiedere, con istanza scritta e motivata, di effettuare il colloquio presso la Prefettura competente per il territorio dove dimora. In questo caso, la Prefettura di residenza invierà la delega per lo svolgimento del colloquio alla Prefettura del domicilio, ma manterrà la titolarità del procedimento e quindi la competenza sulla decisione del procedimento.
- IN COSA CONSISTE IL PROGRAMMA AL SER.D.?
Il programma al Ser.D. viene concordato direttamente con il servizio, perché varia a seconda dei casi.
- SI PUO’ FARE RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO ?
Ai sensi della legge 689/1981, art 18 si possono produrre, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione, documenti o scritti difensivi indirizzati al Prefetto e chiedere di essere ascoltato.
Inoltre, l’interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace, entro il termine di dieci giorni, avverso l’ordinanza emessa dal Prefetto con la quale, ritenuto fondato l’accertamento, viene convocato per il colloquio.
Allo stesso modo, l’interessato può fare opposizione al decreto con il quale il Prefetto irroga le sanzioni.
- I DATI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI VENGONO INSERITI IN UNA BANCA DATI?
Le informazioni relative alle segnalazioni ed ai procedimenti dei cittadini segnalati per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi alla direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica del Ministero dell’Interno.
L’accesso a tale Banca dati è riservato esclusivamente agli operatori addetti ed è regolato dalla normativa sulla tutela della privacy.
I dati, per i quali non è prevista la cancellazione, vengono utilizzati per verificare se la persona segnalata è già incorsa in analoghe violazioni.