Licenza di porto di pistola per difesa personale

Il Prefetto può concedere, su richiesta dell'interessato e in caso di suo dimostrato bisogno, la licenza di portare rivoltelle o pistole.
Il bisogno deve consistere nella assoluta necessità di portare l'arma per difesa personale, in relazione alle gravi e concrete situazioni di pericolo per la propria incolumità alle quali il richiedente è esposto.


 


Rilascio della licenza


 

1. Requisiti

Oltre alla esigenza di portare l'arma per difesa personale, chi chiede la licenza deve possedere i requisiti soggettivi prescritti dagli artt. 11 e 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La licenza può essere rilasciata al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli ulteriori requisiti necessari sono quelli che devono essere comprovati attraverso la documentazione, di seguito indicata, da produrre con la domanda.


 

2. Domanda

La domanda, soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro € 16,00, è presentata al Prefetto della provincia ove il richiedente ha la residenza o il domicilio.
Essa deve dettagliatamente illustrare la necessità del porto dell'arma per difesa personale ed essere corredata dalla seguente documentazione:
a) ogni documento che possa dimostrare la necessità del porto dell'arma per difesa personale;
b) certificazioni o dichiarazioni sostitutive che comprovino:
- la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- l'eventuale servizio prestato presso le Forze Armate dello Stato;
- nel caso non sia stato prestato servizio presso le Forze Armate dello Stato, il superamento di un corso regolamentare di tiro a segno presso una sezione del Tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 251, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
c) certificato, per il quale va corrisposta l'imposta di bollo nella misura di € 16,00, rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio, comprovante i requisiti psicofisici prescritti dal decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1998.


 

3. Licenza

Completata favorevolmente l'istruttoria per l'esame della domanda e a seguito di comunicazione da parte della Prefettura, il richiedente deve produrre la seguente ulteriore documentazione:
a) marca da bollo nella misura di € 16,00, che viene apposta sulla licenza;
b) ricevuta del versamento di € 115 sul c. c. p. 8003 - Tasse e concessioni governative, con l'indicazione della causale "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale - Prefettura di Campobasso".
La licenza ha la durata di un anno ed è valida per l'intero territorio nazionale.
 
4. Casi particolari

Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato può essere concessa la licenza gratuita quando vestano l'abito civile. La domanda deve essere corredata, in sostituzione della documentazione di cui al precedente punto 2, lettera a), da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, ovvero da una dichiarazione sostitutiva, comprovante il servizio attivo permanente.
La licenza può essere concessa, in esenzione dalla tassa di concessione governativa, alle persone appartenenti a una delle categorie individuate dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno          24 marzo 1994 n. 371, purchè risultino esposte, a causa del servizio espletato, a grave rischio per l'incolumità personale e possiedano gli altri requisiti prescritti.


Rinnovo della licenza

1. Requisiti

Oltre alla perdurante esigenza di portare l'arma per difesa personale, chi chiede il rinnovo della licenza deve conservare i requisiti soggettivi prescritti dagli artt. 11 e 43 del R. D. n. 773/1931.
La licenza può essere rinnovata al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli ulteriori requisiti necessari sono quelli che devono essere comprovati attraverso la documentazione, di seguito indicata, da produrre con la domanda. 

2. Domanda

La domanda, soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00, è presentata, possibilmente   90 giorni prima della scadenza della licenza da rinnovare, al Prefetto della provincia ove il richiedente ha la residenza o il domicilio.
Essa deve indicare gli estremi della licenza da rinnovare, dettagliatamente illustrare la perdurante necessità del porto dell'arma per difesa personale, essere corredata dalla seguente documentazione:
a) ogni documento che possa dimostrare la perdurante necessità del porto dell'arma per difesa personale;
b) certificazione o dichiarazione sostitutiva che comprovi la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) certificato, per il quale va corrisposta l'imposta di bollo nella misura di euro € 16,00, rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio, comprovante i requisiti psicofisici prescritti dal decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1998.

3. Licenza

Completata favorevolmente l'istruttoria per l'esame della domanda e a seguito di comunicazione da parte della Prefettura, il richiedente deve produrre la seguente ulteriore documentazione:
a)  marca da bollo nella misura di € 16,00, che viene apposta sulla licenza;
b) ricevuta del versamento di € 115 sul c. c. p. 8003 - Tasse e concessioni governative, con l'indicazione della causale "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale - Prefettura di Campobasso".
 
Riferimenti normativi: artt. 42, 11, 43 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773;  artt. 61, 62, 75 del    R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

Documentazione e modulistica:
 

 

Termine fissato per la conclusione del procedimento: 120 giorni.
 

Mezzi di tutela in caso di provvedimento sfavorevole: ricorso amministrativo gerarchico al Ministero dell'Interno e ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, nel termine, rispettivamente, di trenta e sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

 

Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.

  Ufficio competente:   Area I 

VICEPREFETTO: Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it

ARMI

Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
  • Martedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
  • Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio:


Telefono:


 

Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Venerdì 26 Luglio 2024, ore 08:18