RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEPENALIZZATE E ALTRE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA
L'art. 26 della legge 24/11/1981, n. 689 prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, in rate mensili da tre a trenta.
Chi può fare la richiesta
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi si trovi in condizioni economiche disagiate.
Cosa fare
La richiesta di pagamento rateale (vedi modello fac simile istanza pagamento rateale) va presentata al Prefetto a mano, oppure a mezzo posta all’indirizzo Piazza Pepe n. 24 – 86100 Campobasso, o ancora, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata depenalizzazione.prefcb@pec.interno.it.
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione.
L’interessato dovrà dichiarare il reddito imponibile, sia proprio che di ciascun componente il nucleo familiare, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultante dall’ultima dichiarazione.
In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine indicato nell’ordinanza di rateizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Il mancato pagamento della sanzione comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.
- FRANCESCA D`ALESSANDRO
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