Revoca della patente di guida
1. Revoca della patente di guida per violazioni amministrative previste dal codice della strada
Alcune violazioni amministrative previste da codice della strada comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Di seguito si elencano talune delle violazioni soggette alla sanzione medesima:
Art. 128 | Circolazione durante la sospensione della patente di guida conseguente alla mancata revisione della idoneità tecnica o psico-fisica alla guida |
Art. 213 | Circolazione abusiva con il veicolo sottoposto a sequestro |
Art. 214 | Circolazione abusiva con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo |
Art. 218 | Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente di guida |
L'art. 219 del codice della strada prevede che l'organo di polizia dal quale è accertata la violazione ne dà comunicazione alla Prefettura competente per il luogo ove la violazione è stata commessa.
Il Prefetto adotta l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente.
Una nuova patente non può essere conseguita prima che siano trascorsi almeno due anni.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
2. Revoca della patente di guida in esecuzione di provvedimenti giudiziari
L'art. 224, commi 1 e 2, del codice della strada prevede che quando la sentenza o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il Prefetto adotta il provvedimento per dare esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida applicata dall'autorità giudiziaria.
In caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto accerta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione anzidetta a norma dell'art. 219 del codice della strada, nelle parti compatibili.
Ai sensi dell'art. 219, comma 3-ter, del codice della strada, se la revoca della patente è disposta per i reati di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del medesimo codice della strada, una nuova patente non può essere conseguita prima di tre anni, fatti salvi i periodi più lunghi stabiliti dall'art. 222, commi 3-bis e 3-ter, sempre del codice della strada.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
3. Revoca della patente di guida per carenza dei requisiti morali
L'art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada prevede che il Prefetto provvede alla revoca della patente di guida nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione, delle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché destinatarie dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lett. a), e 75-bis, comma 1, lett. f), dello stesso D.P.R. n. 309/1990.
La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dall'applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati anzidetti.
Una nuova patente non può essere conseguita prima di tre anni.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile ricorso al Ministero dell'Interno, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, e ricorso al Tribunale ordinario.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, e, in particolare, gli artt. 219, 224, 120.
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