Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

Ricorso gerarchico al Prefetto contro provvedimenti del Questore

Può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto contro i provvedimenti non definitivi adottati dal Questore, quali, in particolare, provvedimenti con cui viene negata una autorizzazione di polizia, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con   R. D. 18 giugno 1931,         n. 773; provvedimenti con cui viene applicata una misura di prevenzione personale, ai sensi del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; provvedimenti con cui viene disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,

1. Chi può proporre ricorso

Può proporre ricorso, per motivi di legittimità e di merito, chi vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridicamente tutelata che il provvedimento del Questore abbia leso.

2. Quando e come ricorrere

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso può essere presentato alla Prefettura direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel secondo caso, la data di spedizione postale vale quale data di presentazione.
Il ricorso è soggetto all'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00.

3. Decisione

Il Prefetto può:
• dichiarare inammissibile il ricorso, se riconosce che non poteva essere proposto;
• assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, se rileva una irregolarità sanabile;
• dichiarare il ricorso improcedibile, se il ricorrente non provvede alla regolarizzazione;
• respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso;
• accogliere il ricorso, annullando o riformando il provvedimento impugnato.
La decisione è comunicata al ricorrente.
 
Riferimenti normativi: artt. da 1 a 6 del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Termine fissato per la conclusione del procedimento: 90 giorni dalla presentazione del ricorso, trascorsi i quali, senza che al ricorrente sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato può essere proposto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Mezzi di tutela in caso di decisione sfavorevole: ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione della decisione.

Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.

 

Ufficio competente: Area I 

Dirigente : Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it

Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
  • Martedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
  • Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio: fabrizio.cirocco@interno.it  fausto.duvacifelli@interno.it 
Telefono: 0874/406455 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 13:31