Rilascio e rinnovo: adempimenti (Iip)

Licenza per esercitare le attività di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati

ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E INFORMAZIONI COMMERCIALI

Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it

Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO - Funzionario amministrativo
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI - Assistente Amministrativo
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
 

Email dell'ufficio:  fabrizio.cirocco@interno.it; fausto.duvacifelli@interno.it 

Telefono: 0874/406455 

Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it

 

Qualora nulla osti al rilascio della licenza, la Prefettura competente comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa richiesta di esibizione della documentazione comprovante:

  • l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
  • il versamento, in favore del Prefetto competente per il rilascio della licenza, della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge o dal Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di ammontare commisurato al progetto organizzativo, stipulata a garanzia degli obblighi assunti in relazione ai servizi di investigazione esercitati. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell' Unione Europea, il Prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento dell'impresa, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze previste dalla norma.

Inoltre, il richiedente la licenza dovrà trasmettere al Prefetto, entro il medesimo termine di sessanta giorni, copia della tabella delle tariffe offerte per i servizi d'investigazione esercitati.

La licenza per esercitare le attività di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce e alle differenze inventariali nel settore commerciale, o d'informazioni commerciali ha validità triennale. Permanendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, essa si intenderà automaticamente rinnovata previa espressa dichiarazione scritta del titolare, in duplice copia ed in carta semplice, di voler proseguire l'attività per il triennio successivo. Con la dichiarazione che precede, il titolare dovrà altresì documentare di aver superato un corso di aggiornamento professionale in materia d'investigazioni private o d'informazioni commerciali, erogato da strutture universitarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

Riferimenti normativi:

-artt.8, 9,10,11,16, 17, 17bis, 17ter,17quater, 17quinquies e 17 sexies del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-artt. da 133 a 141 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-art.4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101;

-artt.230 e 254 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 
 

-artt. da 249 a 259 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

-decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

-allegati "A", "B",G,"H" e "F2" al decreto del Ministro dell'Interno 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

-articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

-decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;

-decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito in legge 22 novembre 2002, n.266;

-legge 5 maggio 1990, n.46;

-decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

-decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

-legge 7 dicembre 2000, n. 397;

-decreto legislativo 18 febbraio 2015, n.7

.-artt. 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale;

-art.6, comma primo, Lettera b) e 16, comma secondo, della legge 11 agosto 2003, n. 228;

-artt. 51,comma 3 bis, del codice di procedura penale;

-art. 327bis del codice di procedura penale;

-decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115;

-decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;

-Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6678/10089.D.A.(1) del 23.06.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/15403.10089. D(1)REG. del 15.12.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG. del 24.03.2011.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 12:08