Licenza per esercitare l'attività di vigilanza privata o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari.
Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it
Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO - Funzionario amministrativo
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI - Assistente amministrativo
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio: fabrizio.cirocco@interno.it fausto.duvacifelli@interno.it
Telefono: 0874/406455
Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it
Qualora nulla osti al rilascio della licenza, la Prefettura competente comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa richiesta di esibizione della documentazione comprovante:
- l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
- il versamento, in favore del Prefetto competente per il rilascio della licenza, della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge o dal Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di ammontare commisurato al progetto organizzativo, stipulata a garanzia degli obblighi assunti in relazione ai servizi di vigilanza esercitati. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell' Unione Europea, il Prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento dell'impresa, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze previste dalla norma;
- i contratti di assicurazione stipulati per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile contrattuale;
- la documentazione attinente il contratto stipulato con un Organismo indipendente per la certificazione di qualità degli istituti di vigilanza omologato come tale dal Ministero dell'Interno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115.
Inoltre, solo nel caso in cui i servizi di vigilanza esercitati comportino l'impiego di un numero di guardie particolari giurate superiore alle 100 unità in un ambito territoriale ultra-provinciale, definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione complessiva superiore a tre milioni di abitanti, deve essere documentato che almeno una figura tra il richiedente la licenza, l'institore e il direttore tecnico possieda il profilo professionale UNI 10459:1995 " Funzioni e profilo del professionista della security aziendale.
La licenza per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari e immobiliari a Enti pubblici e Enti collettivi, nonché a privati, anche tra loro associati, ha validità triennale. Permanendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, essa si intenderà automaticamente rinnovata previa espressa dichiarazione scritta del titolare, in duplice copia ed in carta semplice, di voler proseguire l'attività per il triennio successivo.
Riferimenti normativi:
-artt.8, 9,10,11,16, 17, 17bis, 17ter,17quater, 17quinquies e 17 sexies del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
-artt. da 133 a 141 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
-art.4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101;
-artt. da 249 a 259 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
-decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
-allegati "A", "B", "C","D", "E", "H" e "F1" al decreto del Ministro dell'Interno 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
-articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
-art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
-decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;
-decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito in legge 22 novembre 2002, n.266;
-legge 5 maggio 1990, n.46;
-decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
-artt. 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale;
-art.6, comma primo, Lettera b) e 16, comma secondo, della legge 11 agosto 2003, n. 228;
-artt. 51,comma 3 bis, del codice di procedura penale;
-decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115;
-decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;
-Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6678/10089.D.A.(1) del 23.06.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/15403.10089. D(1)REG. del 15.12.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG. del 24.03.2011;