Approvazione della nomina a guardia particolare giurata
La vigilanza e custodia di beni mobili o immobili può essere affidata a una guardia particolare giurata, la cui nomina deve essere approvata dal Prefetto.
1. Chi può chiedere l'approvazione
L'approvazione può essere chiesta da chi - ente pubblico o soggetto privato, ivi compresi gli istituti di vigilanza privata - intenda destinare la guardia alla vigilanza e custodia dei propri beni mobili o immobili ovvero, nel caso degli istituti di vigilanza privata, dei beni mobili e immobili per i quali l'istituto medesimo svolge la sua attività.
2. Requisiti
Colui per il quale viene chiesta l'approvazione deve possedere i seguenti requisiti, prescritti dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi della leva militare, qualora sussistenti;
d) capacità di leggere e scrivere;
e) mancanza di una condanna per delitto;
f) buona condotta;
g) disponibilità della carta d'identità;
h) iscrizione presso gli enti della previdenza e assicurazione obbligatoria.
3. Domanda
La domanda per l'approvazione è presentata, da parte di uno dei soggetti indicati al precedente punto 1, al Prefetto competente per il luogo ove la guardia risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.
La domanda è:
- soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00;
- sottoscritta anche dalla persona per la quale viene chiesta l'approvazione;
- corredata dalla documentazione, o dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante che la persona per la quale viene chiesta l'approvazione possiede i requisiti elencati al precedente punto 2, lettere a), c), d), g).
Completata favorevolmente l'istruttoria per l'esame della domanda e a seguito di comunicazione da parte della Prefettura, il richiedente deve produrre la seguente ulteriore documentazione:
a) marca da bollo nella misura di euro 16,00, che viene apposta sul documento recante l'approvazione;
b) documentazione comprovante l'assunzione della persona per la quale viene chiesta l'approvazione della nomina a guardia e l'adempimento dei relativi obblighi previdenziali e assistenziali.
4. Validità
L'approvazione ha validità biennale.
Essa non comprende la licenza per il porto di armi, che deve essere distintamente e espressamente richiesta.
Ottenuta l'approvazione, per poter esercitare le proprie funzioni la guardia deve prestare giuramento innanzi al Prefetto o al funzionario da lui delegato, ai sensi dell'art. 250 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
Riferimenti normativi: artt. 133 e 138 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 ; articoli dal 249 al 256-bis del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
Termine fissato per la conclusione del procedimento: 90 giorni.
Mezzi di tutela in caso di provvedimento sfavorevole: ricorso amministrativo gerarchico al Ministero dell'Interno e ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, nel termine, rispettivamente, di trenta e sessanta e giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.
Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it
Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
- Martedì dalle 11:00 alle 13:00
- Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
- Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
- Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio:
Telefono: 0874/406455
Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it