Rinnovo dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata
La vigilanza e custodia di beni mobili o immobili può essere affidata a una guardia particolare giurata, la cui nomina deve essere approvata dal Prefetto.
L'approvazione medesima ha validità biennale e ne può essere chiesto il rinnovo.
1. Chi può chiedere il rinnovo
Il rinnovo può essere chiesto da chi - ente pubblico o soggetto privato, ivi compresi gli istituti di vigilanza privata -, avendo ottenuto l'approvazione, intenda, alla scadenza di questa, ancora destinare la guardia alla vigilanza e custodia dei propri beni mobili o immobili ovvero, nel caso degli istituti di vigilanza privata, dei beni mobili e immobili per i quali l'istituto medesimo svolge la sua attività.
2. Requisiti
Colui per il quale viene chiesto il rinnovo dell'approvazione deve conservare i seguenti requisiti, prescritti dall'art. 138 del R. D. n. 773/1931:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b ) mancanza di una condanna per delitto;
c) buona condotta;
d) disponibilità della carta d'identità;
e) iscrizione presso gli enti della previdenza e assicurazione obbligatoria.
3. Domanda
La domanda per il rinnovo dell'approvazione è presentata da parte di uno dei soggetti indicati al precedente punto 1, possibilmente 90 giorni prima della scadenza dell'approvazione da rinnovare, al Prefetto competente per il luogo ove la guardia risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario..
La domanda è:
- soggetta all'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00;
- sottoscritta anche dalla persona per la quale viene chiesto il rinnovo dell'approvazione;
- corredata dalla documentazione, o dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante che la persona per la quale viene chiesto il rinnovo dell'approvazione possiede i requisiti elencati al precedente punto 2, lettere a), d), e);
- corredata da una marca da bollo nella misura di euro 16,00, che viene apposta sul documento recante il rinnovo dell'approvazione.
4. Validità
L'approvazione rinnovata ha validità biennale.
Essa non comprende il rinnovo della licenza per il porto di armi, che deve essere distintamente e espressamente richiesto.
Riferimenti normativi: artt. 133 e 138 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 ; articoli dal 249 al 256-bis del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
Termine fissato per la conclusione del procedimento: 90 giorni.
Mezzi di tutela in caso di provvedimento sfavorevole: ricorso amministrativo gerarchico al Ministero dell'Interno e ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, nel termine, rispettivamente, di trenta e sessanta e giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.
Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it
Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
- Martedì dalle 11:00 alle 13:00
- Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 dalle 15:15 alle 16:45
- Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
- Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio:
Telefono:
Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it