Sospensione della patente di guida
- Sospensione della patente di guida per violazioni amministrative previste dal codice della strada
Alcune violazioni amministrative previste da codice della strada - talvolta, se commesse due volte nel periodo di due anni - comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Di seguito si elencano talune delle violazioni soggette alla sanzione medesima:
Art. 6 | Inosservanza, con veicolo adibiti al trasporto di cose, del divieto di circolazione disposto dal Prefetto per i giorni festivi e per altri giorni particolari |
Art. 10 | Effettuazione di un trasporto eccezionale o circolazione con un veicolo eccezionale senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada o violando una delle condizioni con essa prescritte |
Art. 117 | Inosservanza delle limitazioni di velocità e nella guida di alcuni veicoli stabilite per i neo-patentati |
Art. 142 | Superamento del limite massimo di velocità di oltre 40 km/h |
Art. 143 | Circolazione contromano in curva, nei raccordi convessi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate |
Art. 145 | Inosservanza delle prescrizioni relative alla precedenza, se la violazione è commessa due volte nel periodo di due anni |
Art. 146 | Prosecuzione della marcia vietata dalla segnalazione del semaforo o dell'agente del traffico, se la violazione è commessa due volte nel periodo di due anni |
Art. 148 | Sorpasso in prossimità o corrispondenza di curva o dosso e in ogni altro caso di scarsa visibilità; sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro e dei veicoli in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori e per altre cause di congestione della circolazione; sorpasso in prossimità o corrispondenza di intersezione; sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire il passaggio dei pedoni |
Art. 168 | Trasporto di merci pericolose senza la prescritta autorizzazione o il rispetto delle condizioni con essa stabilite |
Art. 172 | Mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, se la violazione è commessa due volte nel periodo di due anni |
Art. 173 | Uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, se la violazione è commessa due volte nel periodo di due anni |
Art. 176 | Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali, circolazione sulle corsie per la sosta di emergenza |
Art. 179 | Circolazione con veicolo non munito di cronotachigrafo, quando esso è prescritto, ovvero con cronotachigrafo non regolare o funzionante |
Art.186, comma 2, lett. a) | Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,50 e non superiore a 0,80 grammi per litro |
Art. 189, comma 5 | In caso d'incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, con danno alle sole cose, inottemperanza all'obbligo di fermarsi, se i veicoli coinvolti risultano gravemente danneggiati |
Art. 213 | Rifiuto di custodire il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo o circolazione abusiva con veicolo sequestrato |
Art. 214 | Rifiuto di custodire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo |
Art. 217 | Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. |
L'art. 218 del codice della strada prevede che l'organo di polizia dal quale è accertata la violazione ritira la patente e la trasmette, entro cinque giorni, alla Prefettura competente per il luogo ove la violazione è stata commessa.
Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, adotta l'ordinanza di sospensione della patente, determinandone la durata, tra i limiti minimo e massimo fissati dalla norma concernente la violazione commessa, in relazione all'entità del danno provocato, alla gravità della violazione, al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe causare. Nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive, ai sensi dell'art. 218-bis del codice della strada.
Cosa fare
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente ritirata può ottenerne la restituzione.
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La patente è restituita alla scadenza della sospensione, salvo che sia stata disposta anche la revisione della idoneità psicofisica alla guida, subordinando la restituzione al suo esito positivo, come avviene per l'accertamento della violazione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), del codice della strada.
Il titolare della patente sospesa può chiedere al Prefetto un permesso di guida, per non oltre tre ore al giorno, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero ricorrendo una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Se la richiesta è accolta, la durata della sospensione della patente è aumentata di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida, con arrotondamento per eccesso.
- Sospensione della patente di guida per reati previsti dal codice della strada
L'art. 223, comma 1, del codice della strada prevede che quando sono accertati i reati di cui al codice medesimo per i quali è stabilita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'organo di polizia accertatore ritira la patente di guida e la trasmette alla Prefettura competente per il luogo ove il reato è stato commesso.
Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di due anni.
Di seguito si elencano alcuni dei reati soggetti alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
Art. 9-bis | Partecipazione a competizioni sportive in velocità non autorizzate |
Art. 9-ter | Gareggiare in velocità |
Art.186, comma 2, lett. b) e c) | Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi per litro (lett. b) e a 1,5 grammi per litro (lett. c) |
Art.186-bis | Guida in stato di ebbrezza alcolica per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose |
Art. 186, comma 7 | Rifiuto degli accertamenti per determinare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica |
Art.187, comma 1 | Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti |
Art. 187, comma 8 | Rifiuto degli accertamenti per determinare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti |
Art.189, commi 6 e 7 | In caso d'incidente con danno a persona, comunque ricollegabile al proprio comportamento, inottemperanza all'obbligo di fermarsi (comma 6) e di prestare assistenza alle persone ferite |
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La patente è restituita alla scadenza della sospensione, salvo che sia stata disposta anche la revisione della idoneità psicofisica alla guida, subordinando la restituzione al suo esito positivo, come avviene per l'accertamento dei reati previsti dagli artt. 186, comma 2, lett. b) e c); 186, comma 7; 187, comma 1; 187, comma 8, del codice della strada.
- Sospensione della patente di guida per violazioni di norme del codice della strada con danni alle persone
L'art. 223, comma 2, del codice della strada prevede che quando sono accertati i reati di lesione personale colposa, lesione personale colposa grave o gravissima, omicidio colposo, con violazioni di norme del medesimo codice della strada, e i reati di cui agli artt. 589-bis, commi 2, 3, 4, 5, e 590-bis del codice penale, l'organo di polizia accertatore ritira la patente di guida e la trasmette alla Prefettura competente per il luogo ove il reato è stato commesso.
Il Prefetto dispone, sussistendo fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di tre anni e, qualora siano stati accertati i reati di cui agli artt. 589-bis, commi 2, 3, 4, 5, e 590-bis del codice penale, fino a un massimo di cinque anni.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La patente è restituita alla scadenza della sospensione.
- Sospensione della patente di guida in esecuzione di una sentenza penale
L'art. 223, comma 1, del codice della strada prevede che quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il Prefetto adotta il provvedimento per dare esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata dall'autorità giudiziaria.
In caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto accerta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione anzidetta a norma dell'art. 218 del codice della strada, nelle parti compatibili.
Dalla durata della sospensione della patente in esecuzione del provvedimento giudiziario è detratto il periodo della eventuale sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223, commi 1 e 2, del codice della strada.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La patente è restituita alla scadenza della sospensione.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, e, in particolare, gli artt. 218, 222, 223, 224.
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