Violazioni di norme depenalizzate

Oltre che per le violazioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, il Prefetto è competente per i procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni amministrative di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al regolamento per la sua esecuzione approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; al codice penale; alle norme in materia di diritto d'autore, propaganda elettorale, divieto di fumo, rilevazioni statistiche.

Inoltre, l'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che, per le violazioni a norme in materie di competenza statale, il rapporto dell'organo accertatore è comunque presentato al Prefetto quando i Ministeri a cui le materie stesse sono riconducibili non abbiano uffici periferici.

 

Di seguito sono indicate alcune delle violazioni, con le sanzioni corrispondenti, alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle violazioni previste dal codice penale.

 

Violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza


 

Art. 8 Esercitare un’attività a mezzo di un rappresentante senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di polizia - sanzione da € 516 a € 3.098


 


 

 Art. 9

Inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza nel rilasciare una autorizzazione di polizia - sanzione da € 516 a € 3.098
Art. 15 Mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'autorità di pubblica sicurezza che abbia rivolto un invito a comparire davanti ad essa - sanzione da € 154 a € 516
Art. 85

Divieto di comparire mascherati in pubblico – sanzione da € 10 a € 103


 

Art. 109 Da parte dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive omessa comunicazione alla questura, entro ventiquattro ore dall'arrivo, delle persone alloggiate - sanzione da € 516 a € 3.098
Art. 113 Affissione di manifesti pubblicitari fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente - sanzione da € 154 a € 1.032
Art. 120 Per gli esercenti le pubbliche agenzie omessa tenuta del registro degli affari e omessa affissione della tabella con la indicazione delle operazioni e delle tariffe - sanzione da  € 154 a € 1.032
Art. 126 Mancata dichiarazione all’autorità locale per commercio di case antiche o usate - sanzione da  € 154 a € 1.032
Art. 128 Per i fabbricanti, commercianti, mediatori di oggetti preziosi omessa tenuta del registro delle operazioni giornaliere - sanzione da € 154 a € 1.032

 

Violazioni del codice penale


 

Art. 350, 352, 654, 663bis, 

Art. 316-ter,

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, per un importo pari o inferiore a € 3.999,96 - sanzione da € 5.164 a € 25.822 e, comunque, non superiore al triplo del beneficio conseguito

Art. 498

Usurpazione di titoli o di onori - sanzione da € 154 a € 929 e sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio

Art. 527, comma 1

Atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico - sanzione da € 5.000 a  € 30.000

Art. 528, commi 1 e 2

Pubblicazioni e spettacoli osceni - sanzione da € 10.000 a € 50.000

Art. 661

Abuso della credulità popolare - sanzione da € 5.000 a € 15.000

Art. 672

Omessa custodia e mal governo di animali - sanzione da € 25 a € 258

Art. 688

Manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico - sanzione da € 51 a       € 309

Art. 692

Detenzione di misure e pesi illegali - sanzione da € 103 a € 619

Art. 705

Commercio non autorizzato di cose preziose - sanzione da € 258 a € 1.549

Art. 724

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti - sanzione da € 51 a € 309

Art. 726

Atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico - sanzione da € 5.000 a € 10.000


 


 

Altre violazioni 


 

  • Art. 21 R.D. 1741/33 (inosservanza di disposizioni relative a depositi di olii minerali e carburanti;
  • Art. 20 R.D. 383/34 (inosservanza di ordinanze prefettizie);
  • Art. 25 c. 1 R.D. 2316/34 (vendita di tabacchi a minori anni 16);
  • L. 633/1941 (vendita CD/DVD contraffatti e privi di marchio SIAE);
  • Art. 1bis D.lgs. 66/48 (blocchi stradali);
  • Art. 7 D.lgs. 322/89 (omessa comunicazione di dati statistici);
  • L. 212/56 e 515/93 (inosservanza delle norme e Regolamenti per la propaganda elettorale);
  • Art 5 c.7 D.lgs. 286/98 (omessa dichiarazione, entro 8 giorni, della presenza di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale);
  • Art 7 D.lgs. 286/98 (mancata comunicazione entro 48 ore di ospitalità o cessione fabbricato ad uno straniero); 
  • Art 12 D.lgs. 22/2001 (obbligo di mantenimento livelli minimi di scorte di riserva di gpl);
  • Art. 14bis c 2 L. 125/2001 (somministrazione bevande alcoliche fuori dagli spazi consentiti); 
  • Art. 14ter c1 e 2 L. 125/2001 (somministrazione bevande alcoliche a minori); 
  • L. 3/2003 (divieto di fumo per infrazioni accertate nell’ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale);
  • D.L 66/2005 (gasolio autotrazione non conforme);
  • D.L. 35/2005 (acquisto oggetti senza averne accertata la provenienza);
  • Art. 18 D.lgs. 128/2006 (gpl, scorte petrolifere, prodotti energetici);
  • D.L. 117/2007 
    • Art. 6 c 2bis (somministrazione bevande alcoliche oltre l’orario di chiusura);
    • Art. 6 c 2quater (mancata esposizione tabella “informativa” degli effetti dell’assunzione di alcolici e mancanza dell’apparecchio rilevatore - etilometro);
  • L. 136/2010 (adempimenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).


 

 

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge n. 689/1981, salvo specifiche disposizioni riferite a singole violazioni.

L'organo accertatore della violazione la contesta immediatamente, quando possibile, al trasgressore, oppure gli notifica i suoi estremi, entro novanta giorni dall'accertamento.

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio di tale importo.

In mancanza del pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta rapporto al Prefetto competente per il luogo ove la violazione è stata commessa.

Il Prefetto, sentito l'interessato che lo abbia richiesto ed esaminati i suoi eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento adotta ordinanza motivata con cui applica la sanzione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

Nella determinazione della sanzione pecuniaria, tra il minimo e il massimo per essa fissati, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore medesimo.

 L’importo della sanzione dovrà essere versato all’Erario, cui spettano i relativi proventi, attraverso il pagamento presso qualsiasi Prestatore di Servizi a Pagamento attestato sulla piattaforma PagoPa (es. tabaccherie, supermercati, banche, ecc.), presentando l’avvisatura allegata al provvedimento prefettizio. Il pagamento può essere effettuato anche dal portale SanaPay al link https://sanapay.interno.gov.it. Tutte le modalità indicate prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a seconda del canale e del mezzo usato. Le commissioni sono stabilite a livello nazionale.

Il diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria applicata - con un procedimento di riscossione forzata, in assenza del pagamento entro trenta giorni dalla notificazione della ordinanza adottata dal Prefetto - si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Il suddetto termine di prescrizione è interrotto secondo quanto disposto dagli artt. 2943 e ss. del Codice Civile.

Cosa fare

Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti difensivi e la richiesta di essere sentito.

Avverso l'ordinanza del Prefetto con cui viene applicata la sanzione è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, salvo i casi per i quali è competente il Tribunale.

Chi sia in condizioni economiche disagiate può chiedere al Prefetto il pagamento della sanzione pecuniaria applicata in rate mensili da tre a trenta.

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 11:42
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