La Prefettura rilascia l'autorizzazione per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza deve essere rinnovata ogni due anni.
Dirigente: Dr.Biagio Del Prete
Responsabile del procedimento/Addetto: Dr.ssa Carmela Cuomo
Giorni di apertura al pubblico:
Si riceve il pubblico solo su appuntamento, da concordare con l'Ufficio telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Telefono: 0823/429379
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefce@pec.interno.it
Chi può fare la domanda
Il legale rappresentante dell'impresa individuale o della società.
Requisiti :
Il richiedente:
- non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di P.S. (Regio Decreto 18.6.1931, n. 773);
- deve essere in possesso della capacità tecnica, prevista dall'art. 8 della Legge n. 110/1975.
Documentazione :
- Domanda in bollo da € 16,00 indirizzata alla Prefettura;
- planimetria dei locali, con relazione di un tecnico iscritto all'albo, che faccia particolare riferimento alla sicurezza dei locali stessi;
- copia del contratto di fitto o locazione registrato ovvero documentazione comprovante la disponibilità giuridica del locale dove verrà svolta la citata attività;
- visura Camera di Commercio;
- eventuale atto costitutivo e statuto della società
- eventuale copia del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società;
- Elenco dettagliato del materiale di cui si tratta che dovrà contenere l'indicazione dei quantitativi, della tipologia e dell'Amministrazione destinataria;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Normativa di riferimento :
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773, artt. 28-34);
- Legge 18 aprile 1975 n. 110, art.8 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
- Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento".
- D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito nella legge 21.2.2006, n. 49.