Dirigente: Dott.ssa Paola Ponticelli
Funzionari: Dott.ssa Marina Frese
Addetti: Sig.ra Annunziata Di Martino;
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Telefono: 0823/429559
Indirizzo di posta elettronica certificata: depassegni.prefce@pec.interno.it
L'Ufficio tratta violazioni relative alle materie depenalizzate diverse dal Codice della Strada e dall'emissione di assegni bancari e postali.
Gli organi accertatori inviano al Prefetto un rapporto relativo alla violazione accertata (art.17 legge 689/1981), che può riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporto conto terzi (Legge n.298 del 06/06/1974), diritto d'autore (Legge n.633 del 22/04/1941), propaganda elettorale (Legge n.212 del 04/04/1956), violazioni ISTAT (D. Lgs. n. 322 del 06/09/1989), prescrizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DI VERBALE DI CONTESTAZIONE:
Il soggetto a carico del quale è stato redatto il verbale di contestazione può presentare scritti difensivi in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell'infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione o per il tramite dell'organo accertatore.
Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato personalmente ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981.
La Prefettura può emettere ordinanza motivata di archiviazione oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Contro l'ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in relazione al luogo della violazione (art.22 bis legge 689/1981).
Pagamento rateale :
L'art.26 della legge 689/1981 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate.