SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVI DEL VEICOLO
Vi sono delle violazioni a disposizioni del Codice della strada ovvero ad altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i. in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (somma di danaro) ma che implicano conseguenze anche sul veicolo utilizzato.
All'atto della contestazione della violazione, pertanto, l'organo di polizia stradale procede a redigere due atti: il verbale di accertamento e il verbale di fermo/sequestro amministrativo del veicolo (ovvero di altra misura).
Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall' art. 213 C.d.S. : è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene dall'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.
Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall' art. 214 C.d.S. : è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto; si precisa che la durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata.
Nel caso, invece, tali misure siano previste da disposizioni aventi carattere penale la disciplina è dettata dall' art. 224 ter del codice della strada.
Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni amministrative ( artt. 213 e 214 C.d.S. )
Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono le seguenti:
• circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione ( art. 93 C.d.S. );
• fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall' art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto ( art. 97 C.d.S. );
• esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente di guida valida ( art. 122 C.d.S. );
• circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste ( art. 170 C.d.S. );
• circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa ( art. 193 C.d.S. );
• circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ( art. 214 C.d.S. );
• circolazione con patente ritirata o sospesa ( artt. 216 e 218 C.d.S. );
• circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose ( artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 s.m.i.).
Avverso i verbali di sequestro o fermo amministrativo è ammesso ricorso al Prefetto, ai sensi dell' art. 203 C.d.S. , entro 60 giorni dalla notificazione del verbale stesso, ovvero, in alternativa, ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla contestazione/notifica.
Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore. Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale ( art. 224ter C.d.S. )
Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono le seguenti:
• divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9ter C.d.S. );
• guida senza patente o con patente revocata ( art. 116 C.d.S. );
• guida sotto l'effetto di alcool ( art. 186 C.d.S. );
• guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ( art. 187 C.d.S. ).
Avverso i verbali di sequestro o fermo amministrativo è ammessa ESCLUSIVAMENTE opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla contestazione/notifica.
Si precisa che ancorché gli illeciti citati abbiano carattere penale, il sequestro disposto dall'organo di polizia stradale ha natura amministrativa.
Ufficio competente:
Area III BIS - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza della Prefettura 5 - 81100 - Caserta.
Orari di ricevimento: martedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Dirigente dell'Area: Dr.ssa Luciachiara BUONOCORE
Email Dirigente dell'Area: paola.ponticelli@interno.it
P.E.C. : protocollo.prefce@pec.interno.it
Recapiti telefonici: 0823.429351 Fax n. 0823.429823
Cosa succede all'atto della contestazione
All'atto della contestazione della violazione vengono redatti due atti: il verbale di accertamento e il verbale di sequestro o fermo.
Il veicolo è affidato al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido (es. genitore per figlio minore): tale soggetto è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (es. box, posto auto in un cortile condominiale, etc.), provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto dall'organo di polizia procedente.
Nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro o fermo sia un ciclomotore o un motociclo, ai sensi dell' art. 213, comma 2quinquies, C.d.S. , è obbligatoriamente affidato dall'organo di polizia ad un custode autorizzato (custode acquirente) presso il quale resterà per i successivi 30 giorni (salvo il caso disciplinato dall' art. 171 C.d.S. - es. circolazione senza casco protettivo). Decorso questo termine, il proprietario, previo pagamento delle spese di recupero e custodia, potrà richiederne l'affidamento rivolgendosi direttamente all'organo accertatore.
NOTA IMPORTANTE - ATTENZIONE!
Quando non è stato possibile affidare il veicolo al proprietario o al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato in solido, per carenza dei requisiti soggettivi oppure per rifiuto ad assumerne la custodia (quindi il veicolo è stato affidato ad un custode autorizzato), IL PROPRIETARIO (o un suo delegato), ENTRO E NON OLTRE 10 (dieci) GIORNI dalla notifica del verbale di sequestro e dell'avviso, deve assumere la custodia del veicolo, pena l'immediato trasferimento in proprietà al custode acquirente anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
Quali requisiti soggettivi debbo possedere per essere nominato custode?
Le norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali dell' art. 259 c.p.p. e con quelle dell' art. 120 c.p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi:
a) si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti;
b) si trova in manifesta palese infermità mentale;
c) risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'art.8 della legge 121/1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.
In quali sanzioni incorro in caso di rifiuto di custodire il veicolo o di trasferirlo nel luogo indicatomi dall'organo accertatore
Si applica, ai sensi dell' art. 213, comma 2ter, C.d.S. , la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Cosa posso fare per riavere la disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo in caso di violazioni amministrative
1) Nel caso in cui la custodia del veicolo non è stata affidata al proprietario e non si tratti di un ciclomotore ovvero di un motociclo, il proprietario o un suo delegato deve richiedere all'organo di polizia che ha proceduto al sequestro il cambio di custodia entro e non oltre 10 giorni, pena il trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente e previo pagamento delle spese di recupero e custodia del veicolo sino a quel momento maturate. In caso di ciclomotore o motociclo il cambio di custodia può essere richiesto decorsi 30 giorni. Il proprietario non potrà comunque far circolare il veicolo in quanto resta sottoposto a sequestro amministrativo.
2) Nel caso, invece, si voglia ottenere il dissequestro del veicolo ovvero la sospensione dell'efficacia dell'atto opposto, è possibile proporre:
- in caso di sequestro o fermo connessi a violazioni amministrative: ricorso al Prefetto o, in alternativa al Giudice di Pace competente per territorio;
- in caso di sequestro o fermo connessi a violazioni aventi natura penale: esclusivamente al Giudice di Pace competente per territorio.
Mi è stato contestata la circolazione senza copertura assicurativa (193 C.d.S. ): cosa posso fare?
Ferma restando l'assunzione della custodia del veicolo entro 10 giorni dal sequestro, il proprietario può:
a) proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione e/o di sequestro;
b) richiedere all'organo accertatore, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, di poter demolire e radiare il veicolo; in questo caso la sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto ( art. 193, comma 3, C.d.S. );
c) chiedere all'organo accertatore il dissequestro del veicolo dopo aver effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla violazione; corrisposto il premio assicurativo RCA almeno per mesi sei, nonché pagato le spese di recupero e custodia eventualmente esistenti.
Cosa posso fare per riavere la disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo in caso di violazioni aventi natura penale?
Il sequestro perdura sino alla decisione del Giudice penale. In caso di accertamento del reato con sentenza definitiva, il Prefetto adotterà un provvedimento di confisca del veicolo; in tutti gli altri casi (es. estinzione del reato, assoluzione, etc.) il Prefetto dispone il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto.
Ho un veicolo sottoposto a fermo amministrativo affidato al custode acquirente, se non lo ritiro al termine del periodo di fermo, cosa succede?
Quando è stata applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo determinato (1, 2, 3 mesi etc.) ed il veicolo è stato affidato ad un custode autorizzato (custode-acquirente), se al termine del periodo di fermo il veicolo in questione non viene ritirato dal proprietario, decorsi ulteriori 3 (tre) mesi verrà alienato, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189.
In caso di confisca del veicolo le spese di custodia dovranno essere comunque corrisposte? Da chi?
Le spese di recupero e custodia del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo sono SEMPRE a carico del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Anche nel caso in cui sia stata ordinata la confisca e/o l'alienazione del veicolo, infatti, la Prefettura provvede semplicemente ad anticipare tali spese per le quali poi sarà richiesto il rimborso, con l'aggiunta di eventuali spese di notifica, all'autore della violazione e al proprietario del veicolo.
È sempre auspicabile (oltre che economicamente più conveniente) che il proprietario assuma la custodia del veicolo o nell'immediatezza dell'accertamento (quando le condizioni lo permettano, anche a giudizio dell'organo di polizia procedente) o appena ne abbia la possibilità.