Denominazione servizio – procedimento:

Legalizzazione documenti.

Area di competenza:

Area IV – Staff 1 – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione (ex Area IV-bis).

Dirigente responsabile:

Dott. Nicolò Pappalardo, Viceprefetto Aggiunto.

Email: nicolo1.pappalardo@interno.it

Addetto – Personale di riferimento:

Dott.ssa Venera Zapparrata Assistente Informatico.

Email: venera.zapparrata@interno.it

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

Ufficio U.R.P.
Addetto: Sig. Sebastiano Ragaglia

Addetto: Sig. Alessandro Briguglio 

Addetto: Sig. Riccardo Ricciardi

Orari di ricevimento: 

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00.
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00.
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00.
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 dalle 15:00 alle 17:00.
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

Ubicazione dell'Ufficio: Via A. Manzoni, n° 76.
Contatti: Telefoni per informazioni 

Tel.: 095/257584 - 095/257586 - 095/257645.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

La "Legalizzazione" e “Apostille” consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-U.T.G. legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

ATTENZIONE:

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

La più rilevante per la materia qui trattata è quella delle Camere di commercio, che sono state delegate alla legalizzazione con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 2000 (diramato con  Circolare del 13 luglio 2000 Prot. 651623  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corrispondente all'attuale Ministero delle imprese e del made in Italy) e che pertanto provvedono direttamente alla legalizzazione dei loro atti. È invece, come detto, di competenza prefettizia l'apposizione delle  Apostille  sugli atti e documenti delle Camere di commercio, valide ovviamente solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Gli atti e documenti dei Comuni sono legalizzati dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia ricade il Comune.

Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche, con sede nella provincia di Catania, devono essere preventivamente autenticati dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ( ex   Provveditorato agli studi di Catania e successivamente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Catania) con sede in Via Pietro Mascagni, n. 52 , avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e documenti sono poi destinati alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per il successivo utilizzo all'estero. 

In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare  atti e documenti non firmati in originale (ad esempio stampe di e-mail o PEC). 

Chi può presentare l’istanza:

L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in  Prefettura.

In alternativa, è possibile utilizzare il servizio postale, trasmettendo per posta o corriere la documentazione da legalizzare o apostillare, avendo cura di indicare un recapito telefonico e di specificare lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana da valere all'estero) e di allegare una busta affrancata (in base al peso dei documenti) e indirizzata (in mancanza della quale non si potrà procedere alla restituzione).

Termine di presentazione dell’istanza: 

La presentazione dell’istanza avviene presso lo sportello U.R.P. di via A. Manzoni n.76 La riconsegna o rispedizione (nel caso di invio a mezzo posta) degli atti e documenti legalizzati o apostillati, avviene nel più breve tempo possibile.

Documenti da allegare: eventuali moduli disponibili da scaricare e compilare per la presentazione dell’istanza:

Allo sportello gli addetti dell’U.R.P. consegneranno un modulo da compilare.

Ulteriori informazioni rilevanti:

  • Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a  l'Aja il 5 ottobre 1961;
  • Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a  Londra il 7 giugno 1968;
  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a  Roma il 7 giugno 1969;
  • Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna  l'8 settembre 1976;
  • Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977;
  • Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad  Atene il 15 settembre 1977;
  • Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a  Monaco il 5 settembre 1980;
  • Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a  Madrid il 10 ottobre 1983;
  • Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a  Bruxelles il 25 maggio 1987;
  • Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a  Roma il 9 dicembre 1987;
  • Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a  Vienna il 29 marzo 1990;
  • Ratifica in data 8/12/2020 dell'adesione, da parte della Federazione Russa, alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 . Data di entrata in vigore il 09/03/2021.

Principali riferimenti normativi:

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 26 Marzo 2024, ore 16:06
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