Addetto – Personale di riferimento:
Dott. Antonio Cavallaro, Funzionario Amministrativo.
Sig.ra Maria Rizza, Funzionario Amministrativo.
Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:
Su appuntamento.
Contatti:
Email: prefettura.catania@interno.it
Centralino tel.: 095/257111.
Ubicazione dell’Ufficio:
Via Prefettura, n. 14, Catania, Piano I.
Descrizione servizio e disciplina di riferimento:
La legge qualifica come vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.).
Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
Chi può presentare l’istanza:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
- coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
- figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- genitori;
- fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
- in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
Modalità di presentazione dell’istanza:
Con circolare n. 8519 dell'11 novembre 2020 e n.274 del 31 marzo 2022, il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato posto in esercizio per la gestione e l'istruttoria delle nuove domande, il nuovo sistema applicativo denominato GSEV - Gestione Speciali Elargizioni per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e del relativo fascicolo elettronico.
Pertanto, i richiedenti devono presentare le nuove istanze - a far tempo dal 14 dicembre 2020 (per le vittime della criminalità organizzata) e dal 1° marzo 2022 ( per le vittime civili del terrorismo) - solamente in modalità telematica, tramite il Portale Servizi del Dipartimento, disponibile all'indirizzo: https://portaleservizi.dlci.interno.it, oppure tramite il Portale del Dipartimento alla voce "Servizi on line" disponibile all'indirizzo: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it.
Si può accedere ad entrambi i predetti portali attraverso la propria identità digitale (SPID) e per ulteriori informazioni possono essere consultate le pagine del sito del Dipartimento all'indirizzo sopraindicato.
La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967.
La vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Ulteriori informazioni rilevanti:
Principali riferimenti normativi: