la Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazio

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ANTIMAFIA

PRELIMINARMENTE SI COMUNICA CHE A FAR DATA DAL 7 GENNAIO 2016 E' DIVENUTA PIENAMENTE OPERATIVA LA BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (BDNA).

AL RIGUARDO SI INVITANO LE STAZIONI APPALTANTI CHE NON ABBIANO ANCORA PROVVEDUTO A RICHIEDERE PRESSO QUESTO UFFICIO, L'ACCREDITAMENTO DEI PROPRI OPERATORI, INDISPENSABILE PER POTER ACCEDERE AL SISTEMA, SIGNIFICANDO CHE A PARTIRE DAL 20 GIUGNO 2016 (COSÌ COME GIÀ COMUNICATO CON CIRCOLARE N. 56974 IN DATA 8 GIUGNO 2016), CODESTE STAZIONI SONO TENUTE A RICHIEDERE ED ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA MEDIANTE LA  BANCA DATI IN PAROLA.

LE ISTRUZIONI PER L'ACCREDITAMENTO NELLA BDNA, PER I SOGGETTI APPARTENENTI AGLI ENTI DI CUI ALL'ART.83 COMMI 1 E 2 ABILITATI, SI TROVANO NEL SEGUENTE LINK   Sistema Informativo Certificazione Antimafia - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro

 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Sono cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

  • quando sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II  del dlgs. 159/2011 (Misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria);
  • quando risulti la condanna con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3- bis p.p.

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA, TRAMITE LA B.D.N.A., VA RICHIESTA PER OTTENERE:

       1  Licenze, autorizzazioni di polizia ed autorizzazioni al commercio;

  1. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse   inerenti   nonché   concessioni   di   beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;           
  2. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria ;
  3. Concessioni di terreni  agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comun e, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro
  4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  7. Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  8. La comunicazione antimafia è, altresì, prevista per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici, contratti di fornitura di beni e servizi, contratti relativi ai c.d. servizi sociali di cui all'art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono  servizi di trasporto e servizi postali secondo gli importi comunitari rivisti periodicamente dalla UE.

LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, TRAMITE LA B.D.N.A., NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):


 

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 83 del d. lgs n. 156/2011;
  2. Per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al punto 1.) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;; 
  5. Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti ivi inclusi quelli di erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro  , salvo diverse statuizioni previste in protocolli di legalità di cui all'art.84 del dlgs.159/2011 eventualmente stipulati;
  6. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.
  7. Per i liberi professionisti non organizzati in forma di impresa.

CASI IN CUI VA RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AL POSTO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

  • In tutti i casi in cui deve essere richiesta l'informazione antimafia per tipologia di richiesta o per importo superiore a quello indicato come limite superiore dalla legge;
  • Ove l'ente locale sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, l'ente deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi (art. 100 dlgs 159/2011).

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE

La richiesta di rilascio della comunicazione antimafia  deve essere effettuata attraverso la BDNA  prima di procedere alla stipula , approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero nei casi previsti dall''articolo 67 e per tutti i casi indicati dalla legge.

Pertanto, i soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella BDNA tutti i dati relativi alla richiesta di certificazione  antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Per l'inserimento dei  dati   nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire

  • la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa interessata ;
  • la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;

i MODELLI SONO SCARICABILI AL SEGUENTE LINK

Sistema Informativo Certificazione Antimafia - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro

INFORMAZIONI IMPORTANTI su inserimento dati BDNA informazioni importanti clicca qui

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia(BDNA) da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto, della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA  (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193)

I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 ed 1bis del D. Lgs. 159/2011 nonché i soggetti , debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca  dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

II rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di possibili cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011. In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche antimafia diano esito positivo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Quando la comunicazione antimafia non sia rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica , gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 devono essere corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83 , commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

AUTOCERTIFICAZIONE IN LUOGO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 89 D. Lgs. 159/2011)

 L'art. 89 del d. lgs n. 159/2011 disciplina i casi in cui non è necessario acquisire la certificazione antimafia risultando sufficiente la c.d autocertificazione

La norma infatti dispone che:

  1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (1)
  2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

    a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

    B) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno procederà a verifiche a campione  delle  dichiarazioni rese dagli interessati per come disposto dall'art. 71 del D.P.R.445/2000; 

 

collegamento a Codice Antimafia

Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 19:13