Il Prefetto del luogo dove il trasgressore è residente, è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo ove è stato commesso l'illecito amministrativo. Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti
Il procedimento fa scaturire l'applicazione di una sanzione amministrativa ossia la sospensione da un mese ad un anno della patente di guida, della carta d'identità ai fini della validità dell'espatrio, del passaporto o del porto d'armi e prevede:
- Nel caso di prima segnalazione , se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
- In particolari casi nel corso del colloquio si propone al trasgressore l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.T.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi. In tal caso, alla conclusione del programma tearpeutico verrà effettuato un provvedimento di revoca della sanzione amministrativa.
Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto , o rifiuta di effettuare il programma terapeutico, o lo interrompe senza giustificate motivazioni vengono applicate le sanzioni di cui sopra.
Al decreto con il quale il Prefetto irroga la sanzione può essere fatta opposizione entro 10 gg. dalla notifica davanti al Giudice di Pace e, se minorenne, al Tribunale per i Minorenni in relazione al luogo di residenza.
Il Questore, ricevuta copia delle sanzioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 e successive modificazioni, qualora l'interessato risulti già condannato per reati contro la persona, contro il patrimonio o per infrazioni del codice della strada e se dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, può prescrivere una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscire prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Chi contravviene ai previsti obblighi è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
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