L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali.
Dall’1/10/2005 l’I.N.P.D.A.P. è subentrato alle Amministrazioni Statali nella liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, decorrenti da tale data e nell’applicazione degli altri istituti pensionistici quali ad esempio riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, totalizzazione. Per le relative domande presentate successivamente alla medesima data, l’ufficio pensioni della Prefettura è competente a fornire i dati giuridici ed economici utili alla loro definizione.
Inoltre, è di competenza dell’ufficio pensioni la decretazione delle cessazioni dal servizio per anzianità, per vecchiaia e per inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/95 del personale della Polizia di Stato.
L’Ufficio fornisce a richiesta chiarimenti, precisazioni e notizie sullo stato delle suddette pratiche e l’accesso agli atti anche ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 214/2011, ha apportato sostanziali modifiche in materia di trattamenti pensionistici.
In particolare, il comma 18 del citato art. 24 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto, per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, l’emanazione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Il D.P.R. 28/10/2013, n. 157 ha concluso il processo di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per le categorie previste al comma 18 suddetto ad esclusione del personale del comparto Sicurezza, Difesa e dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico.
Infatti la parte regolamentare relativa al personale del Comparto è stata “stralciata” ed allo stato continuano ad applicarsi i vigenti requisiti pensionistici nelle modalità illustrate nel messaggio INPS, gestione ex INPDAP, n. 545 del 10/01/2013.
 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 19:18